Quesito pubblicato su ISF2021/Spec-h

Sui loculi sotterranei: Regolamento Reg.le Emilia-Romagna 23/5/2006, n. 4, art. 2, comma 15 e seguenti.
15. Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
16. In deroga a quanto previsto al punto precedente è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure: a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno; b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas; c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un’altra.

– Se la concessione risale ante 2006 comunque è possibile tumulare ed anche estumulare per fare spazio ad altro feretro?
– Se la concessione originaria è ante 2006, a scadenza, la stessa è comunque rinnovabile? Se sì, vale poter utilizzare il manufatto?
– Se a scadenza, il concessionario o gli aventi titolo non intendono rinnovare, è comunque necessario procedere con l’estumulazione?
Risposta:
Procedura di deroga. È un procedimento tecnico-amministrativo, disciplinato dall’art. 106 D.P.R. 285/1990 e dal relativo paragrafo 16 della Circolare Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24, attraverso cui si autorizza l’uso, previo il necessario riattamento, di posti feretro ricavati in strutture cimiteriali non a norma (perché costruite in precedenza) con il dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (art. 76, comma 3 D.P.R. 285/1990, ma detta disposizione, in estrema sintesi – almeno – era già presente nei vecchi regolamenti statali di polizia mortuaria a partire dal R.D. 42/1891).
Dopo il D.P.C.M. 26 maggio 2000 è di competenza regionale o addirittura comunale laddove tale funzione sia stata delegata dalla Regione ai Comuni, ex art. 3, comma 5 T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000.
Talune Regioni hanno ulteriormente semplificato tale procedura dettando loro specifiche norme, ancor più snelle e minimali.
Procedura di deroga in Emilia Romagna (Reg. Reg. 23 maggio 2006, n. 4)
Norme particolari per l’uso di tombe di interesse storico o artistico. Il comma 3 dell’art. 1 favorisce l’uso di sepolture di antica data presenti nei cimiteri.
Si tratta di una soluzione ulteriore rispetto a quella, cosiddetta di “deroga di cui al comma 16 dell’articolo 2 del reg. reg.le 4/2006”, in quanto si riferisce a specifiche zone individuate nel piano cimiteriale con tutela monumentale, per presenze tombali aventi particolari caratteristiche “storiche” o “artistiche”.
Per le zone cimiteriali interessate (e/o le singole tombe), previste dal piano cimiteriale, vengono individuate dal Comune (si ritiene in sede di approvazione del piano cimiteriale, o anche successivamente, purché le zone siano state previamente individuate nel piano) soluzioni:
a) atte a conservare i beni storici ed artistici;
b) capaci di permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.
Sulle soluzioni individuate dal Comune questi sente la A.USL competente per territorio, per quanto concerne le condizioni igienico sanitarie.
Tali soluzioni diventano di rilevante importanza in quanto situazioni specifiche, determinate da difficoltà di accesso agli spazi tombali, limitate misure interne delle tombe, caratteristiche di movimentazione dei feretri non corrispondenti alle ultime normative, necessità particolari legate al mantenimento di scritte originarie (e quindi incapacità di adeguarsi agli obblighi di inserimento di scritte per nuove sepolture) per tombe ad es. riassegnate a nuovi intestatari, possono trovare accoglimento con una procedura particolare, che si consiglia di comprendere nel piano cimiteriale stesso.
Deroga all’obbligo di spazio esterno libero per movimentazione feretro tumulato. Dalla entrata in vigore del regolamento regionale è consentita la tumulazione solo dove, per l’accesso o per la estumulazione, non sia necessario movimentare un altro feretro (in sostanza è necessario lo spazio esterno libero).
Per tutti i manufatti realizzati fino alla entrata in vigore del regolamento regionale emiliano-romagnolo (e quindi estendendo temporalmente la previsione dell’art. 106 D.P.R. 285/1990) vengono dettate le regole che ne consentono un immediato utilizzo.
La norma è estremamente semplice, bastando l’utilizzo aggiuntivo, rispetto ai casi ordinari, di un dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas oltre ad avere un supporto per sostenere il feretro ove necessario (ad es. anche aste o mensole metalliche, piastre in c.a.v., ecc.). procedura di deroga per tombe non a norma: l’art. 106 D.P.R. 285/1990 con il relativo il paragrafo 16 della Circolare Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 è completamente superato: non occorrono più zinco rinforzato con spessore di 0,74 mm e vaschetta interna di contenimento con materiale assorbente per evitare accidentali scoppi dei feretri da movimentare.
A quanto pare basta confezionare il feretro con la semplice valvola o con la reggetta (o altro dispositivo chimico enzimatico di cui all’art. 77, comma 3 D.P.R. 285/1990 ma mai sperimentato in Italia), tuttavia in regime di D.P.R. 285/1990 le casse da tumulazione debbono esser ordinariamente già dotate di questi meccanismi.
Qual è, allora, questo dispositivo aggiuntivo? Il legislatore sembra non aver considerato come a volte la perdita di liquami sia originata dalla corrosione del nastro metallico, specialmente lungo le piegature del fondo e non dallo scoppio della bara dovuto alla sovrappressione dei miasmi cadaverici.
Il comma in questione consente la messa a norma di un considerevole numero di posti, spesso utilizzati impropriamente, senza più seguire le procedure di deroga prima individuate in campo nazionale dall’art. 106 D.P.R. 285/1990 e dal paragrafo 16 e allegato tecnico della Circolare Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24.
Si noti che non vi sono limiti temporali di utilizzo. Recuperare posti feretro, o comunque cambiarne il numero non comporta violazione dell’art. 94, comma 2 D.P.R. 285/1990 e, di conseguenza non produce mutamento dei fini nel rapporto concessorio passibile di decadenza o di novazione, in senso civilistico dello stesso ex art. 1230 Cod. Civile.

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