Quesito pubblicato su ISF2021/Spec-e

Nel caso in cui una salma già portata al crematorio venga bloccata dalle Autorità (autopsie, ecc.) qual è la prassi da seguire? E quali sono (se ci sono) le leggi che regolamentano tutto l’iter?
Risposta:
È notorio, in caso di “morte violenta”, come emerga la titolarità dell’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente a rilasciare il nulla-osta al seppellimento.
Il nulla osta dell’Autorità giudiziaria è, in tali casi, condizione indispensabile per il perfezionamento da parte dell’ufficiale di stato civile del “permesso di seppellimento ex art. 74 D.P.R. 396/2000”.
Inoltre, nel caso di richiesta di cremazione è necessario un provvedimento liberatorio specifico, la cui istanza va sempre presentata innanzi allo stesso magistrato del pubblico ministero.
In ogni caso, è bene precisare che, per poter otte-nere il “l’autorizzazione alla cremazione”, è necessario che si verifichi, in linea di massima, almeno una delle seguenti precondizioni strutturali sotto il profilo del filtro della legittimazione personalissima ad agire.
Su modalità e procedure di manifestazione della volontà, particolarmente snellite, assieme a tutto il circuito informativo della polizia mortuaria, in tempi di pandemia da Covid-19, si veda l’OCDPC 18 aprile 2020, n. 664.
La richiesta deve essere presentata (su impulso di parte) dal parente più prossimo (moglie o marito vedova/o; in mancanza, i figli tutti ed all’unanimità; in mancanza anche di questi i parenti più prossimi di pari grado tutti, e all’unanimità); laddove, però, viga l’art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 potrebbe anche bastare la maggioranza assoluta tra gli aventi titolo di pari livello ad esprimersi.
Altre forme di esternazione di un volere cremazionista sono:
• il defunto è iscritto ad una società di cremazione nazionale;
• il defunto ha depositato un atto presso studio notarile con firma autenticata esista un testamento olografo del defunto (datato e sottoscritto di mano dal testatario) che esprima tale volontà in seguito al decesso, rientrando, quest’ultima, nelle ultime volontà a carattere non patrimoniale ex art. 587 Cod. Civile). Il testamento olografo ha efficacia solo una volta pubblicato presso un notaio.
Di solito, il magistrato competente comunica il proprio nulla osta al seppellimento del cadavere con indicazioni:
– sulla sottoposizione del detto cadavere a riscontro diagnostico (o meglio: autopsia per causa di giustizia) ex art. 37 D.P.R. 285/1990;
– sulla esecuzione della cremazione del cadavere ex art. 79 D.P.R. 285/1990;
– sulla destinazione del cadavere ad indagini scientifiche ex art. 40 D.P.R. 285/1990.
Per prassi e norma (art. 116, comma 2 disp. att. c.p.p. D. Lgs. n.271/1989), il nulla-osta dell’autorità giudiziaria eccettua implicitamente la cremazione. Questa precauzione è in relazione a possibili esigenze “future” di giustizia.
Ne consegue che, quando sia richiesta la cremazione, dovrà esserne rivolta esplicita richiesta, al fine di ottenere un autonomo provvedimento di esplicita autorizzazione a tale pratica funebre che l’Autorità Giudiziaria pondererà attentamente in relazione alla specifica situazione concreta.
Pertanto, laddove non sia esplicitamente presente tale autorizzazione, il semplice nulla-osta alla sepoltura, ex art. 116 Disp. att. c.p.p., non consente, isolatamente, il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.
Si aggiunge inoltre che, sovente, è poco dopo il decesso, prima della sepoltura, che gli aventi titolo esplicitano la volontà (propria o del de cuius) di procedere a inumazione, tumulazione o cremazione. È, infatti, in quella fase che si acquisisce agli atti la loro istanza per una scelta o per l’altra.
Il caso in questione può presentarsi, ad esempio, per rinvenimento postumo di volontà del de cuius di essere cremato o altra analoga situazione.
In questi casi si è tenuti a provvedere ad esuma-zione straordinaria (o estumulazione se in tumulo) e cremazione. L’autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata, in questi casi, solo previo accertamento finale dei presupposti di cui all’art. 79, comma 4 D.P.R. 285/1990, al fine di accantonare, per sempre, il sospetto che la morte fosse dovuta a reato.

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