Quesito pubblicato su ISF2021/Spec-d

Nelle sale veglia le casse devono essere chiuse o possono essere aperte, se viene effettuato il trasporto a cassa aperta? Dipende dalla normativa regionale? Il quesito si riferisce alla Regione Emilia-Romagna
Risposta:
Con l’espressione “trasporto a bara aperta” si intende ogni tipo di trasporto di defunto, che non sia all’interno di un feretro sigillato.
Il D.P.R. 285/1990 non prevede strutture alternative al Servizio mortuario di struttura sanitaria, obitorio o deposito di osservazione. Pertanto, sono solo queste le destinazioni ordinarie dei defunti, prima dell’avvio a cimitero o crematorio.
Alcune Regioni hanno introdotto strutture alternative al circuito pubblico di conservazione dei cadaveri con varie denominazioni, di cui la più frequente è “casa funeraria”.
In alcune altre Regioni è stata creata distinzione tra “casa funeraria” e “sala del commiato”, intendendo quest’ultima come luogo di possibile sosta, generalmente per ritualità a feretro sigillato.
Nella casa funeraria è, invece, possibile la ritualità a cosiddetta “cassa aperta” e cioè con esposizione del defunto senza che il feretro sia sigillato e quindi visibile e talvolta toccabile dai familiari.
Si riporta di seguito un esempio di legge regionale che ha introdotto questa possibilità di “trasporto a bara aperta”:
L.R. Emilia-Romagna n. 19/2004 – Art. 10 (Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali) [sostituiti commi 1 e 3 da art. 12 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29] 1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all’articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità. (omissis…)
Si stabilisce che per il trasporto del defunto per l’osservazione presso le camere mortuarie di strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso apposite strutture adibite al commiato, localizzate nel territorio regionale o in quello confinante, è necessario e sufficiente, come titolo valido per il trasporto, la certificazione medica che serve ad escludere problemi di giustizia e il pericolo per la salute pubblica.
Si evidenzia che, per far valere detta normativa al di fuori del territorio regionale, la condizione di reciprocità è indispensabile posto che la Regione legifera con effetto per il proprio ambito territoriale.
Quindi si produrranno gli effetti, anche oltre il proprio limite geografico, solo se la Regione confinante stabilisca disposizioni con medesimo contenuto legislativo.
Per i deceduti di malattia infettivo-diffusiva: il regolamento nazionale di polizia mortuaria prescrive il trasporto a cassa chiusa; il confezionamento del feretro e le modalità di svolgimento del servizio devono avvenire secondo le indicazioni stabilite dagli articoli 18, 25, 30, 31, 32.
Dalla normativa indicata deriva che non è possibile il trasporto di feretro di defunto infetto, confezionato in modo diverso e senza autorizzazione del Comune; e, prima del trasporto, è necessario accertare che siano state osservate le modalità di confezionamento specificate.
Anche la circolare del Ministero della Salute dell’11 gennaio 2021 n. 818 “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione” (che ha sostituito le precedenti: n. 11285 del 1/4/2020, n. 12302 dell’8/4/2020, n. 15280 del 2/5/2020, n. 18457 del 28/5/2020) depone in tal senso: si riporta di seguito la lett. C dell’allegato 1 alla circolare:
C. Trasporto funebre in cimitero e crematorio
1. Fatto salvo il solo caso di trasporto di salma per ordine dell’Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria, per morti sulla pubblica via, per morte violenta, in abitazione in cui sia pericoloso il mantenimento per motivi accertati dalla competente ASL, ogni trasporto funebre di defunto in presenza di sospetta o conclamata malattia infettivo diffusiva Covid-19 è svolto con feretro sigillato e confezionato secondo le modalità di cui all’Allegato 2.
2. Nessun feretro di defunto può essere trasportato senza autorizzazione comunale come previsto dall’art. 339 R.D. 27/7/1934, n. 1265, nonché dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285, da rilasciare una volta nota la dichiarazione di corretto confezionamento secondo le modalità di cui all’Allegato 2.
3. Il corretto confezionamento del feretro è svolto dall’impresa funebre prescelta dai familiari o altri aventi titolo a disporre il trasporto funebre. L’incaricato del trasporto funebre attesta la tipologia di confezionamento utilizzata in relazione alle previsioni regolamentari in funzione di destinazione e tragitto del trasporto, secondo modulistica uniforme per il territorio nazionale, in Allegato 3, inoltrata al Comune autorizzante e alla struttura di destinazione.
Pertanto, nelle ipotesi di conclamata o sospetta presenza della malattia infettiva (e, quando si ricade nell’ipotesi di cui alla lett. A.2 del testo della circolare, ossia quando il Ministero della Salute abbia esteso ai defunti, per i quali non si possa escludere con certezza la contrazione in vita della malattia infettiva) su tutto il territorio nazionale si applicano le cautele e indicazioni della circolare che prescrivono per il trasporto del feretro (sigillato) “l’autorizzazione comunale (…), da rilasciare una volta nota la dichiarazione di corretto confezionamento secondo le modalità di cui all’Allegato 2”.
Conseguentemente talune disposizioni regionali, che considerano autorizzabili i trasferimenti di defunti “a bara aperta” presso luoghi di cura e sosta gestiti da privati (es. le case funerarie), continuano a trovare applicazione per deceduti non esposti al virus Sars-CoV-2.
Occorre però precisare che il D.P.R. 285/1990 prevede che, solo in caso di morte di malattia infetti-vo diffusiva, si applichino dette norme restrittive.
Con circolare del Ministero della Salute, in presenza di fatti epidemici ampi, come quello registrato in Italia nel periodo appena trascorso e in piena emergenza, si sono estese le cautele anche al caso di sospetto COVID-19 (lett. A.1 della circolare) e, a certe condizioni, al caso in cui non si potesse escludere la presenza nel defunto di COVID-19 (lett. A.2 della circolare).
Le cautele aggiuntive della circolare ministeriale decadono un mese dopo il termine dell’emergenza (oggi fissato al 31/7/2021 da provvedimenti di ordine superiore).
Si conclude sottolineando che sono sempre possibili i trasporti non a cassa sigillata, su disposizione della pubblica autorità, nei casi di recupero di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico e che obbligatoriamente vanno trasportati nei luoghi di destino (stabiliti nel deposito di osservazione/obitorio D.P.R. 285/1990 e dalla stessa circolare ministeriale lett. D.1, punto b); e nei casi di decesso in abitazione privata, quando la casa sia inadatta o l’autorità sanitaria lo imponga per diversi motivi e il deceduto deve essere trasportato al deposito di osservazione.

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