Se un cliente volesse cambiare l’urna in arrivo da un altro crematorio, come ci si deve comportare?
Si può effettuare il travaso (previa relativa autorizzazione) o questa operazione deve essere fatta nel crematorio in cui è stata effettuata la cremazione?
Serve l’autorizzazione dello stato civile o basta un’autodichiarazione?
Risposta:
Il cambiamento dell’urna dopo che sia stata sigillata potrebbe avvenire solo in situazioni particolari, giustificate da ragioni sostanziali, come ad es. il caso di un foro nell’urna o di un danneggiamento, che renderebbe il contenitore inidoneo alla sua funzione di conservazione delle ceneri in modo integrale ed indivisibile e privo delle caratteristiche di resistenza ed infrangibilità. In tale evenienza si consiglia di verbalizzare l’operazione e farla sottoscrivere all’avente titolo o al suo delegato.
Invece, si ritiene che la richiesta del cambio dell’urna per altri motivi, es. estetici, non possa essere accolta.
Infine, prendendo in considerazione la circostanza che l’urna provenga da altro crematorio, dove è stata effettuata la cremazione (e che conserva la relativa documentazione), si ritiene di suggerire di non accogliere la richiesta di cambio dell’urna, dovendosi più opportunamente procedere presso il sito cimiteriale sede di quel crematorio.