Quesito pubblicato su ISF2020/3-b

In merito al corretto trattamento delle salme Covid-19, la normativa statale prevale su quella regionale (nello specifico quella della Lombardia)?
Risposta:
1) In regione Lombardia, la materia delle precauzioni da adottare in caso di defunti infetti è richiamata al comma 4 dell’art. 40 del regolamento regionale in materia funebre e cimiteriale n. 6/2004 e s.m.i.:
4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.
Le cautele vennero diffuse con la D.G.R. Lombardia n. VII/20278 del 21/01/2005, Allegato 9.
Si tratta di precauzioni valide per ogni defunto (lettera A), di precauzioni standard (lettera B) e di precauzioni rafforzate con obbligo di cremazione (lettera C). Lo standard, quindi, prevede, in caso di defunti infetti, la combinazione delle cautele di cui alle lettere A e B.
2) Mentre la gran parte di quanto indicato alle lettere A e B è ripresa nella circ. ministeriale 11285/2020, poi sostituita dalla 12302/2020, su questa frase contenuta nella lettera B della D.G.R. lombarda “il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per la inumazione o la cremazione qualora fossero scelte queste pratiche funebri” c’è necessità di chiarimento. Difatti, si ritiene di interpretare tale indeterminatezza, per il principio di precauzione, nel senso che in Lombardia si applicano le norme del D.P.R. 285/1990 per quanto non specificatamente e chiaramente definito diversamente dal livello nazionale dal regolamento 6/2004 e s.m.i. e da norme attuative.
Ne consegue che anche in Lombardia si applicano le norme di cui agli artt. 18, 25, 30, 31, 77/3 del D.P.R. 285/1990, senza che le stesse debbano essere poste in essere con ordinanza contingibile ed urgente del sindaco del territorio interessato da elevata mortalità.
Si ritiene, infatti, che la Regione Lombardia abbia fatto proprie le indicazioni contenute nella circolare Min. Salute 11285/20, successivamente sostituita con la circolare Min. Salute 12302/20. A tale convincimento concorre il contenuto della nota ai Direttori generali ASST e ATS Regione Lombardia Protocollo G1.2020.0015945 del 6/4/2020, dove si dice esplicitamente “In particolare, ferme restando le indicazioni già fornite con note di questa DG Welfare e raccomandando la lettura complessiva del testo ministeriale, si segnala che sono disposte ulteriori precauzioni che di seguito sommariamente si richiamano, unitamente a taluni chiarimenti, perché di diretta applicazione o di interesse da parte delle Vs. Aziende.”.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.