Quesito pubblicato su ISF2020/2-a

L’art. 1, comma 679 della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto modifiche normative incentivando la tracciabilità dei pagamenti. Ciò interessa anche la detrazione di spese funebri. Vorrei però capire se c’è un obbligo di pagamento tracciato sempre e comunque per ogni funerale o solo in caso in cui l’interessato voglia procedere a detrarne la spesa.
Risposta:
L’obbligo di tracciabilità del pagamento non è per tutti i funerali. Il cliente può essere disinteressato alla detrazione fiscale o semplicemente vuole pagare in contanti (entro certi limiti che non contrastino con altra norma sul contante).
Per cui, se il contribuente vuole detrarre la spesa del funerale è obbligato a sostenere la spesa stessa con metodo tracciabile. In caso contrario (pagamento in contanti) la spesa non sarà ammessa in detrazione.
Può sussistere il caso in cui venga emessa fattura (ad es. di 2.500 euro) e sia effettuato pagamento con mezzo tracciabile dell’anticipo, regolarmente quietanzato come tale (ad es. di 1.600 euro) da parte del Cliente “A” e saldo effettuato dallo stesso cliente “A” con contante (anche in altro anno) di 900 euro. A nostro avviso tali scelte sono ammissibili.
Può inoltre sussistere il caso di pagamento di uno stesso funerale da parte di più distinte persone. Le situazioni presentabili sono diverse:
1) Spesa ripartita in parti eguali: Spesa per il funerale di 2.700 euro, pagata per 1/3 da ciascuno delle 3 persone. Due di queste, “A” e “B” pagano con mezzi tracciabili, il terzo “C” no. Si ritiene che la detrazione spettante di 1.550 euro spetti solo alle persone “A” e “B”, in funzione della dichiarazione da ciascuno resa (cioè ripartizione in parti eguali, in questo caso) alla impresa funebre.
2) Spesa ripartita in parti diseguali. Se, invece, “A” paga con mezzi tracciabili un importo superiore, ad es. 1.200, e “B” sempre con mezzi tracciabili paga 600 euro, si ritiene, in via interpretativa, che la ripartizione della detrazione avvenga in misura pari a 2/3 per “A” e 1/3 per “B”, ovviamente per la sola quota detraibile (e cioè 1.550 euro totali). “C” non detrae nulla.
Per diverse ripartizioni di detrazione, non proporzionali al pagamento tracciato effettuato, si ri-tiene che valga la dichiarazione degli interessati prodotta all’impresa funebre per iscritto.
Si aggiunge inoltre per completezza che le norme (modificate) sull’utilizzo del contante (valgono per tutto e non solo per i funerali) sono contenute nell’art. 18, D.L. 124/ 2019, che è il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.
La disposizione modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, attualmente pari a 3.000 euro, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a de-correre dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Per cui appare possibile pagare una fattura di un servizio funebre di importo pari ad es. a 4.500 euro con mezzo tracciabile con anticipo di 1.550 euro e il saldo in contanti di 2.500 euro, se il saldo è effettuato entro il 30/6/2020.
Oltre tale data il contante non può essere superiore alle soglie specificate e quindi dovrà per forza aumentare la quota di fattura pagata con mezzi tracciabili.
Si rammenta però che l’art. 7-quater del D.L. 193/2016, modificando il Testo Unico sull’accerta-mento delle imposte (D.P.R. 600/ 1973, art. 32), ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito di impresa, un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (da tale presunzione sono esclusi i compensi dei professionisti).
Rendere tracciabili i pagamenti obbliga di fatto i soggetti che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi ad emettere il relativo documento fiscale onde evitare di essere inseriti in liste selettive di soggetti fiscalmente pericolosi.

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