Il Comune di … deve decidere se autorizzare o meno la cremazione di una signora vedova senza figli né parenti, a detta delle due signore che la frequentavano nell’ultimo periodo in cui era in vita, le quali raccontano di aver raccolto, in vita, l’ultima volontà della signora ad essere cremata; la deceduta non ha lasciato però nulla di scritto in merito e non era iscritta a So.crem.
Il Comune chiede quindi se si possa procedere alla cremazione, in via eccezionale a seguito di dichiarazione di terzi, solo dopo aver accertato che la defunta sia effettivamente senza eredi (si specifica che una delle due signore, aveva la firma sul conto corrente della defunta, ma non ne era l’amministratrice di sostengo).
Risposta:
Si riporta, prima di dare risposta, un estratto dell’art. 3 della L. 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”:
“a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.”
L. 130/2001 prevede:
1) la disposizione testamentaria del defunto (per cui se si trovasse uno scritto della defunta con la sua intenzione ad essere cremata e si pubblicasse tale testamento olografo, passati i giorni previsti e non presentandosi nessuno, non ci sono problemi);
b.2) non è il caso in esame;
b.3) in presenza di qualsiasi espressione di volontà della defunta (ma, a parere dello scrivente, si ritiene debba essere un giudice, sulla scorta della dichiarazione delle due persone che hanno registrato questa volontà cremazionista in vita della signora, a darne atto; non basta una dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile da parte delle interessate, in quanto la dichiarazione è prevista esplicitamente dalla L. 130/2001 unicamente per i parenti più prossimi;
b.4) non è il caso in esame.
E questo è quanto.