Mia nonna è defunta, ma mia madre e suo fratello non trovano un accordo sul cimitero in cui seppellirla.
Poiché è nostra intenzione (di mia madre e mia) farla tumulare nel cimitero più vicino a noi, vorremmo sapere se effettuare tale operazione da parte nostra, senza il consenso preventivo di mio zio, sia legale o meno.
Risposta:
I due figli della nonna hanno entrambi il diritto di scegliere la sepoltura di quest’ultima, diversa da quella ordinariamente prevista dalla norma di legge.
La legge prevede che un defunto abbia diritto di essere sepolto nel cimitero del Comune di decesso o in quello di ultima residenza. Oppure anche in un cimitero che insista su un altro Comune in tomba in cui egli abbia un diritto di sepoltura (es. cappella di famiglia o loculo preso in concessione da un familiare per poterlo ivi tumulare).
Premesso che la corretta scelta dovrebbe essere in accordo tra i due fratelli, se accordo non c’è, uno dei due va in un Comune di sua scelta e provvede alla sepoltura. Può succedere che l’altro fratello lo venga a sapere e chieda un intervento della Magistratura per opporsi a tale scelta. In genere l’intervento avviene dopo la sepoltura, per motivi temporali. In quel caso ci potrebbe essere una causa dell’altro fratello per far decidere, da parte di un giudice, il luogo definitivo di sepoltura.
Prevale sempre il volere del defunto, acquisito anche attraverso testimonianze. Per cui il giudice potrebbe ascoltare persone vicine al defunto che possano testimoniare in merito all’orientamento da lui espresso in vita sul suo luogo di sepoltura preferito. Diversamente il giudice decide sulla base delle motivazioni che vengono addotte (ad esempio, nel caso in cui uno dei fratelli avesse difficoltà a guidare o a deambulare, questo potrebbe essere motivo per consentire la sepoltura nel luogo a lui più vicino).
Il consiglio che si ritiene di dare è sempre quello di trovare un accordo tra le parti. A tal proposito bisogna tener presente che molti regolamenti comunali di polizia mortuaria contengono clausole che prevedono, in caso di disaccordo tra i familiari, di tener ferma la situazione di fatto finché non si acquisisca accordo tra le parti o vi sia sentenza della Magistratura passata in giudicato.