Quesito pubblicato su ISF2019/1-c

Il Comune veneto di … ha ricevuto richiesta per la dispersione delle ceneri di un ragazzo non residente, ora in affidamento ai familiari, morto accidentalmente in un terzo Comune. Il Comune di decesso si è rifiutato di rilasciare il nulla osta a tale dispersione, sostenendo che non esistono gli estremi di legge per cui sia tenuto ad intervenire in questa materia. Ce ne viene chiesta conferma.
Risposta:
Vi è un affidamento di urna cineraria a familiare se esiste in tal senso o una volontà del de cuius o una volontà di chi si è offerto di essere affidatario.
La cessazione di un affidamento personale e familiare avviene solamente per:
a) rinuncia;
b) rinvenimento postumo di volontà del de cuius;
c) morte dell’affidatario unico.
La L.R. Veneto 18/2010, all’art. 3, comma 2, lett. e), assegna al regolamento comunale il compito di dettagliare gli aspetti del-l’affidamento. Ove non lo faccia, occorre farlo con la singola autorizzazione all’affidamento.
In genere, in altre Regioni, c’è chi ha regolato la materia indi-cando che un’urna affidata può unicamente rientrare in cimitero – per sepoltura o per dispersione nel cinerario comune – nei casi di cui alle lettere a) e c).
Nel caso di cui alla lettera b), occorre dar corso al volere del de cuius e quindi è questo che prevale.
Poiché siamo sostenitori che la volontà di dispersione deve essere scritta e propria del de cuius, solo se si rinviene postumo un suo scritto è possibile cambiare idea e passare quindi da affidamento a dispersione delle ceneri.
Diversamente l’urna resta affidata o rientra per la sepoltura in cimitero.
La dispersione in cinerario comune viene effettuata quando vi sia abbandono dell’urna da parte dei familiari, cioè disinteresse o morte dell’affidatario unico senza che nessuno degli aventi titolo decida di acquisire una sepoltura per tumularvi l’urna o se il defunto non aveva alcun diritto di sepoltura in tomba presente in un qualsiasi cimitero.

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