Quesito pubblicato su ISF2019/1-b

Vi è necessità di sapere se la norma vigente in regione Lombardia consenta a una società che si occupa di servizi cimiteriali e che ne controlla totalmente una di onoranze funebri, di nominare un dipendente dell’azienda madre contemporaneamente, direttore dei servizi cimiteriale e amministratore delegato della società di onoranze funebri.
Risposta:
La regione Lombardia, nel normare il settore funebre e cimiteriale, è intervenuta sull’obbligo di separazione societaria con l’art. 9, comma 3 della L.R. 18 novembre 2003, n. 22, poi trasfusa nella L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e precisamente con l’art. 75, comma 3, immutato:
“3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
E pure attraverso il Regolamento reg.le 9/11/2004, n. 6 e s.m.i., agli artt. 19 e 33:
Art. 19 (Crematori e procedure di cremazione), comma 6
“6. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l’erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attività funebri è d’obbligo la separazione societaria ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale.”
Art. 33 (Tutela del dolente e della concorrenza), comma 4
“4. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività funebre non possono:
a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all’interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d’obbligo la separazione societaria ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale.”

Il richiamo esplicito fatto dal-l’art. 9, comma 3 L.R. 22/2003 alle ‘Norme per la tutela della concorrenza e del mercato’, fa si che si debba avere a riferimento l’art. 8 della legge richiamata (“Imprese pubbliche e in monopolio legale”), come modificato dall’art. 11, comma 3 della L. 5 marzo 2001, n. 57, recante “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”. Conseguentemente la norma obbliga:
1) ad una separazione societaria laddove si operi in un mercato in regime di monopolio (cimitero o crematorio, secondo quanto specificato dalla regione Lombardia nel caso in esame) e in mercati diversi (il funebre secondo quanto precisato dalla regione Lombardia nel caso in esame);
2) a far si che per “servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte” in ambito cimiteriale o di cremazione, svolti anche in regime di separazione societaria, “esse (società) sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti”.
Nessun altro obbligo è previsto oltre ai due sopra menzionati e quindi, a parere di chi scrive, nulla osta, purché sussistano le due condizioni di legge sopra ricordate, a nominare una stessa persona responsabile dell’una e dell’altra società. Sia che la responsabilità sia a livello di Presidente, Amministratore Delegato, Dirigente o Quadro.

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