Il nostro Comune, situato nella regione Veneto, ha necessità di dirimere una questione che riguarda la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione.
La fattispecie trova disciplina nel combinato disposto della L. 130/2001 e della L.R. Veneto 18/2010, in cui non viene però esplicitato se la competenza a tale rilascio sia esclusivamente dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, soprattutto se la dispersione viene effettuata in un Comune diverso (entrambi le leggi parlano di “ufficiale di stato civile” senza precisare ulteriormente).
Il problema si pone appunto quando Comune di decesso e Comune di dispersione sono diversi, in quanto e qui nei Comuni veneti limitrofi ogni Comune interpreta la norma a modo suo.
Risposta:
Si è del parere che la competenza sia dell’Ufficiale di stato civile del Comune nel quale si procede a dispersione, essenzialmente per tre motivi:
a) la competenza territoriale, che è attribuita per giurisprudenza (vds. Sentenza TAR Toscana, Sez. II, 2/12/2009) al Comune di spargimento ceneri;
b) la conoscenza dei luoghi in cui è possibile disperdere le ceneri in un determinato Comune è propria del Comune di dispersione: come può un ufficiale di stato civile sapere e autorizzare la dispersione in un luogo di un altro Comune, distante anche centinaia di chilometri, dove vige una norma regionale diversa, una norma comunale diversa e dove semmai la dispersione è stata autorizzata in certi e limitati spazi?
c) la possibilità di conoscenza dell’atto di dispersione e l’attivazione di controllo puntuale.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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