Quesito pubblicato su ISF2018/4-b

Il Comune veneto di … chiede se sul documento di autorizzazione al trasporto di salma in territorio nazionale è necessario o quantomeno opportuno indicare il nominativo dell’impresa di onoranze che effettua il trasporto e l’identificazione del mezzo nonché dell’autista?
Risposta:
In Veneto per trasporto funebre si intende il trasferimento di cadavere dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione. Viene inoltre definito il trasporto funebre (artt. 18 e 21 L.R. 18/2010) come servizio di interesse pubblico, svolto ciascuno previa specifica autorizzazione del Comune (art. 23 L.R. 18/2010).
Il trasporto, in Veneto, deve essere svolto esclusivamente:
a) con mezzi a ciò destinati ai sensi dell’art. 24 L.R. 18/2010;
b) da soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale l’impresa/soggetto autorizzato al trasporto funebre a pagamento;
c) con l’impiego di un incaricato di pubblico servizio, adeguatamente formato, che è responsabile di talune operazioni che a lui sono demandate dalla norma e che sottoscrive un modello di confezionamento feretro stabilito dalla regione (deve essere in regola con le norme sui rapporti di lavoro permessi);
d) con l’impiego di altri necrofori, adeguatamente formati, in regola con le norme sui rapporti di lavoro permessi;
e) se trasporto di cadavere con preventiva autorizzazione al singolo trasporto;
f) se trasporto preliminare – cioè di salma, ovvero di cadavere prima dell’accertamento di morte – il certificato medico fa fede ai fini del trasporto (e quindi non è prevista l’autorizzazione comunale, ma la comunicazione degli elementi essenziali per poter procedere a registrazioni e controlli, agli Organi a ciò deputati).
Ciò premesso, mentre l’autorizzazione alla inumazione o tumulazione, o alla cremazione, è un documento che sostanzialmente dice “la persona XY è effettivamente morta e conseguentemente si può procedere a seppellirla o a cremarla”, l’autorizzazione al trasporto è un documento che individua le modalità di esecuzione del trasporto, eventualmente i percorsi, il luogo di partenza e di arrivo (e, se ci sono, pure le soste intermedie).
Pertanto, non basta la sola autorizzazione alla sepoltura / cremazione, in quanto il trasporto può essere solo eseguito da soggetto riconosciuto abile a tale servizio. Cosicché l’ufficio giuridico della Regione Veneto ebbe a specificare che in realtà si tratta di due distinti provvedimenti, pur materialmente presenti sullo stesso foglio.
Detto questo, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella autorizzazione al trasporto sono:
1) il soggetto che è autorizzato a svolgerlo (che deve essere in possesso in Veneto delle autorizzazioni previste da tale Regione e se in arrivo da altre regioni di documento che attesti sia di essere dotato di licenza di agenzia d’affari sia di autorizzazione al commercio in sede fissa non alimentare);
2) i dati identificativi del defunto trasportato;
3) luogo e ora di partenza, luogo e ora presunta di arrivo ed eventuali soste intermedie;
4) eventuali prescrizioni specifiche (modalità, percorso, ecc.).
Talune amministrazioni comunali (anche di altre regioni), sulla base di norma contenuta nel regolamento di polizia mortuaria comunale, integrano questi dati minimali con l’indicazione della targa del carro funebre nonché dell’incaricato del trasporto, inteso come persona fisica incaricata di pubblico servizio, quindi del soggetto che compila il Modello di verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere (per il Veneto) ed effettua verifiche previste dalla norma regionale.
Alcune Amministrazioni comunali riportano anche i dati dei necrofori.

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