Quesito pubblicato su ISF2018/3-c

L’art. 30, comma 1, lett. a) della L.R. Veneto 18/2010 stabilisce che “1. In ogni cimitero sono presenti almeno: a) un campo di inumazione; …”. Considerato che il nostro Comune possiede quattro cimiteri (uno centrale e tre frazionali) , significa che ciascuno di essi deve disporre di un campo di inumazione oppure è sufficiente la sua presenza in almeno uno di questi?
Risposta:
Si premette che in Veneto vige non solo la L.R. 18/2010, ma anche la D.G.R. 433/2014 attuativa per i cimiteri, che creano notevoli problemi di pianificazione degli spazi cimiteriali. Per grande sintesi occorre un numero di fosse ben superiore a quello previsto dalla legge statale (e si introduce anche uno standard per i tumuli) e tre turni di rotazione per le inumazioni.
È d’obbligo sia il campo comune (cosiddetto decennale) che quello indecomposti (chiamato speciale) in ogni cimitero (lo si desume da come è scritto l’art. 30, comma 1 della L.R. 18/2010), ma il numero minimo di fosse è per il totale del Comune. In pratica si possono prevedere campi di inumazione lillipuziani, ma devono esistere e ambedue le tipologie in ogni cimitero (campo comune decennale e speciale).
A livello di norma statale (T.U. Leggi Sanitarie e D.P.R. 285/ 1990), invece, basterebbe almeno un cimitero del Comune dotato di campo di inumazione (e in uno stesso campo presenti sia sepolture fresche che di resti mortali inconsunti). Si annota però che esiste giurisprudenza del TAR Trentino, confermata in Consiglio di Stato, che prevede che qualunque cimitero debba avere almeno un campo comune (senza specificarne le dimensioni).

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