Si chiede se i resti rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione (effettuata nelle regioni Veneto e Lombardia) possano essere raccolti in una cassettina di legno da inumare sopra un altro feretro occupante il medesimo spazio a terra. Se inoltre si provvede ad esumare feretro e cassettina, è possibile distinguerne le rispettive ossa utilizzando un involucro o un contenitore di altro materiale?
Risposta:
Trattandosi di sole ossa la norma statale è chiara in proposito: devono essere raccolte solo in cassetta avente le caratteristiche di cui all’art. 36, comma 2 D.P.R. 285/1990, confezionate come previsto in detto articolo:
36.2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
Possono rinvenirsi in caso di estumulazione cassette di legno che venivano usate oltre sessanta anni fa.
La destinazione obbligata delle cassette di ossa è la tumulazione determinata dall’art. 85, comma 1 D.P.R. 285/1990:
85. 1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall’articolo 36.
Si rammenta che per ogni concessione d’area (sia ad inumazione che a tumulazione) vi è l’obbligo di previsione di adeguato ossario (art. 90, comma 2 D.P.R. 285/1990).
In conclusione la normativa statale vieta la sepoltura a sistema di inumazione di cassette di ossa. Alle stesse conclusioni si perviene anche indirettamente dalla lettura degli artt. 74 e 75, comma 1 del D.P.R. 285/1990, riguardanti l’inumazione.
L’unica soluzione, a parere dello scrivente, per avvicinare un cadavere sepolto in terra in campo comune con le ossa di un familiare potrebbe essere (se il Comune lo consente per via regolamentare o con norma attuativa di piano regolatore cimiteriale) è la collocazione di cassetta di ossa (o anche di urna cineraria) all’interno di un vano adeguatamente sigillato e garantito dalla profanazione, situato sopra il copritomba della fossa. Ovviamente soluzione soggetta a tariffa e con oneri a carico dei familiari aventi titolo. Ma occorre pure chiarire che allo scadere della inumazione decennale e quindi alla esumazione ordinaria occorre trovare altra soluzione di tumulazione.
Per quanto riguarda invece le norme regionali, queste prevalgono su quelle statali solo se di pari grado (o grado superiore) e se chiaramente modificative.
In Lombardia le caratteristiche delle fosse sono contenute nell’art. 15 Reg. Reg.le 6/2004. Non sono previste modalità specifiche che esplicitamente consentano l’inumazione di ossa. Anzi è specificato che nell’inumazione si possono solo utilizzare materiali biodegradabili. Sono invece stabilite sia le caratteristiche degli ossarietti individuali, sia la possibilità di tumulare cassette di ossa in tumulo, sia o meno presente un feretro. Conseguentemente vale quanto previsto dalla norma statale.
In Veneto le norme in materia sono stabilite dalla D.G.R. 433/ 2014 e dalla L.R. 18/2010. È esplicitamente indicato che per quanto non normato in Veneto vale il D.P.R. 285/1990. Al primo capoverso è previsto che le cassette di ossa siano destinate a cellette ossario (salvo diversa tumulazione in loculo o tomba). Nel paragrafo sulle caratteristiche della inumazione non è mai citata la possibilità di inumare cassette di ossa e invece è esplicitamente fatto divieto di sepoltura di materiali non biodegradabili. Invece nel paragrafo delle tumulazioni è previsto esplicitamente “manufatti … per nicchie ossarie”. Anche in Veneto, pertanto, si applica la norma statale per la destinazione d’uso di cassette d’ossa.
Alla seconda parte del quesito, conseguentemente, non può essere data risposta per i motivi anzidetti.