Quesito pubblicato su ISF2018/2-d

Il Comune di … , sito nelle Marche, deve modificare l’attuale regolamento comunale per i servizi cimiteriali e per tale motivo chiede di sapere quanto segue:
1) L. 130/2001 è stata attuata la e quindi modificato il D.P.R. 285/1990 nei punti da essa contemplati? Per l’autorizzazione alla cremazione è ancora ne-cessario il consenso di tutti i parenti del de cuius oppure basta la maggioranza di essi?
2) Considerato che la salma dopo 20 anni viene classificata resto mortale, è possibile limitare la concessione dei loculi a 20 anni, non prorogabile, così che decorso tale periodo di tempo il defunto (resto mortale) possa trovare altra destinazione?

Risposta:
1) Nelle Marche la legge regionale 3/2005 ha disciplinato la materia con l’art. 6 (Cremazione) che segue:
“1. L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dal-l’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001, ed eseguita dai familiari o dall’esecutore testamentario.”
Una corretta interpretazione della norma regionale direbbe che nulla è innovato nelle Marche, visto che l’art. 3 della L. 130/ 2001 contiene dei principi applicabili con le modalità derivanti dall’attuazione legislativa con specifico D.P.R.. Però diversi Comuni hanno ritenuto che con una norma così scritta la Regione (non solo Marche) abbia inteso dare attuazione alla L. 130 /2001 e quindi spostare in capo allo Stato Civile la competenza autorizzatoria della cremazione di cadaveri.
Conforta in questa interpretazione estensiva l’art. 3, comma 2 della legge regionale succitata. È questione interpretativa per la quale si è del parere che occorra specificare nella norma regionale in maniera inequivoca l’attuazione della norma.
Comunque, giunti a questo punto, visto che diverse Regioni dicono di aver attuato la L. 130/ 2001 con quella dizione, le strade sono due:
a) si ritiene che basti quanto già legiferato regionalmente e allora il regolamento di polizia mortuaria comunale va a specificare in dettaglio e toglie le ambiguità;
b) si pone quesito formale alla Regione chiedendo di esprimersi se con quella norma abbiano inteso ampliare le competenze del-l’ufficiale di stato civile all’autorizzazione alla cremazione e attuare la L. 130/2001.
Nel caso della lettera a), però, vale tutto quanto specificato nel-l’art. 3 della L. 130/2001 (e quindi anche che basta la maggioranza dei parenti aventi titolo e non l’unanimità, per la sola autorizzazione alla cremazione), nel caso della lettera b) si vede quel che risponde la Regione.
2) Si chiede se si è certi sia di portare a 20 anni la durata della concessione di un loculo per feretro, che di non consentire proroghe alla durata della concessione, anche limitate. Questo perché, per una sana politica cimiteriale, se esiste lo spazio all’interno del cimitero, considerato che nel tempo rientreranno all’amministrazione comunale molti loculi provenienti da vecchie concessioni, si dovrebbe optare esattamente per scelte opposte e cioè favorendo le assegnazioni di loculi, e soprattutto facilitando i rinnovi.
Altrimenti il rischio è che, con lo sviluppo della cremazione (e questo già avviene in molte città del Nord), calino enormemente le entrate da concessione cimiteriale e non sia abbia più l’equilibrio economico della gestione cimiteriale. Ad ogni modo la competenza circa la durata della concessione dei loculi è del Comune e quindi è lui che può decidere in tal senso.

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