Premettendo che la Regione Calabria, dalla quale scrivo, è in assenza di legge funeraria regionale e non ha ancora adottato la L. 130/2001, si chiede se il Comune possa deliberare, all’interno del perimetro cimiteriale (o nella parte ampliata o in ampliamento), la realizzazione di un cinerario comune per la conservazione generica delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri e/o dei resti mortali.
Inoltre se la legge non lo consentisse, potrebbe altro Ente diverso dal Comune richiedere la concessione di un’area dove realizzare un cinerario comune per i propri soci?
Risposta:
Si risponde al primo quesito specificando che il cinerario comune è di competenza comunale. Non solo il Comune può farlo, ma deve farlo (anche coincidente con l’ossario comune): lo stabilisce l’art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990 (Regolamento statale di polizia mortuaria), che si riporta:
“6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.”
Le caratteristiche del cinerario comune sono indicate nel paragrafo 14.3 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993,.
In merito al secondo quesito, il cinerario comune non può essere realizzato da terzi. I terzi possono, come ad es. le Socrem, assumere a proprio carico le spese per la realizzazione di un ceneraio comune, come opera di pubblica utilità comunale (trattasi di donazione al Comune della somma corrispondente o l’accollo delle spese).
Anche una associazione senza scopo di lucro con fini di pro-mozione della cremazione può avere dal Comune un’area in concessione per massimo 99 anni e costruirvi sopra delle nicchie destinate alla conservazione di urne cinerarie di propri associati. Il riferimento normativo che lo consente è l’art. 80, comma 3 del D.P.R. 285/1990.