Il nostro impianto deve effettuare la cremazione di un cadavere le cui ceneri avranno come destinazione l’Ucraina.
La ditta di onoranze funebri contattatoci in merito ci ha chiesto di predisporre una dichiarazione timbrata, firmata ma soprattutto autenticata da noi. Si chiede quale sia la procedura corretta da adottare.
Risposta:
Il provvedimento di autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria (vedasi punto 8.2 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993), il cui rilascio richiederebbe il nulla-osta di cui all’art. 29, lett. a) del D.P.R. 285/1990, richiede l’apostille (formalità, sostanzialmente surrogatoria della legalizzazione) prevista dalla Convenzione firmata a L’Aja il 5 ottobre 1961, cui l’Ucraina aderisce.
L’impresa funebre ne può ri-chiedere l’apposizione presen-tando l’atto alla Prefettura-U.t.G. territorialmente competente (occorre contrassegno dell’imposta di bollo da 16,00 euro): presso la Prefettura-U.t.G. dovrebbero essere depositate le firme dei vari funzionari comunali legittimati a sottoscrivere tali atti (se, eccezionalmente, non vi fosse stato un tale deposito, può essere fatto all’occasione).
Probabilmente (non sempre) le autorità ucraine potrebbero ri-chiedere una traduzione, caso per il quale va osservata la legge dello Stato di destinazione in materia (forme, soggetti legittimati alla traduzione, ecc.).