A seguito delle modifiche normative da parte della Regione Lombardia in merito ai requisiti per gli operatori funebri, sono a richiedere se un impiegato addetto ad accoglienza e vendita del servizio ed espletamento delle relative pratiche è necessario sia in possesso di tutti i tre moduli formativi (operatore funebre, addetto al trasporto, direttore tecnico).
La risorsa umana che devo inserire non è in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado e quindi non può accedere al terzo modulo; ma la nuova normativa regionale, allegata al Regolamento Reg.le lombardo 6/2004, oltre a prevedere nella formazione dell’operatore funebre gli aspetti di accoglienza e negoziazione, identifica il terzo modulo per addetti con funzioni direttive.
Poiché tale operatore non dovrà gestire sedi autonomamente, ma sarà alle dipendenze del direttore tecnico, si chiede se per l’attività da espletare sopra descritta sia sufficiente il possesso degli attestati relativi ai primi due moduli.
Risposta:
Innanzitutto la normativa di riferimento è il regolamento regionale 6/2004 e s.m.i. e le delibere attuative.
Il regolamento regionale prevede all’art. 32 che il rilascio della autorizzazione dei soggetti esercenti l’attività funebre è subordinata al possesso di determinati requisiti, tra i quali:
“ … omissis …
d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell’attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6;
e) la dichiarazione, da parte del richiedente l’autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l’autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.
… omissis …
4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre.
5. Per l’apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.
6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla Giunta regionale. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.”
Pertanto tali requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta di rilascio della autorizzazione, e mantenuti nel tempo.
Si ritiene che se fatti imprevisti possono intervenire (malattia grave, decesso, licenziamento, ecc.) l’esercente l’attività funebre dovrà dimostrare di essersi attivato per tamponare al più presto la situazione, ma egli potrà continuare ad operare sostituendo con altro personale dotato di formazione adeguata il vuoto temporaneo determinatosi, anche ricorrendo a terzi (come lo stesso regolamento prevede).
A quel che risulta la vostra impresa funebre è dotata di direttore tecnico-addetto alla trattazione degli affari e di un numero di necrofori e operatori funebri sufficiente sia a garantire l’apertura della sede principale che di una o più secondarie, prevedendo per ogni sede secondaria un’ulteriore persona con requisiti formativi di direttore tecnico-addetto alla trattazione degli affari. E quindi siate in possesso delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni interessati.
Inoltre l’art. 2 del citato regolamento, contiene definizioni e tra queste: “operatore funebre o necroforo o addetto all’attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all’attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;”
Ciò premesso la situazione che potrebbe determinarsi vede:
1) rapporto con la clientela da parte di un impiegato in possesso di formazione di operatore funebre e di necroforo;
2) rapporto che può svolgersi dentro la sede dell’impresa in presenza del direttore tecnico (a cui rivolgersi per la sottoscrizione del preventivo), dentro la sede ma in assenza per diversi motivi del Direttore tecnico, ma anche fuori dell’impresa, su richiesta del dolente, in altro luogo tra quelli consentiti.
Un direttore tecnico addetto alla trattazione degli affari non è detto che sia sempre presente in tutte le ore di apertura di una impresa funebre. Tra l’altro può pure partecipare ad incontri esterni, ammalarsi, ecc..
Quindi si ritiene che un impiegato (a maggior ragione formato come operatore funebre come necroforo) che nella organizzazione dell’impresa ha il compito di accogliere la clientela, raccoglierne i voleri, esporre i prezzi relativi alle richieste formulate dai dolenti, possa legittimamente impegnare l’impresa per cui lavora sottoscrivendo il preventivo del funerale, se a questo compito sia stato delegato esplicitamente dal Direttore tecnico e sempre che abbia un inquadramento contrattuale che lo consenta.
Il Direttore tecnico dovrà, al suo rientro al lavoro, o in certe ore della giornata, valutare i preventivi impegnativi per l’azienda e siglarli per presa visione, in maniera da prendere contezza di ogni affare che impegna l’impresa funebre.
Diversa è la situazione ove si operi in sede distaccata, dove chi vi è preposto deve avere una autonomia specifica.
Inoltre, valutando i programmi formativi delle figure (in particolare dell’operatore funebre) e le abilità richieste, presenti nella delibera attuativo del regolamento, vigente, appare che tra le materie vi siano proprio quelle che riguardano la fattispecie prospettata.
La questione, ad avviso dello scrivente, si pone nei termini se la firma del preventivo impegnativo per l’impresa funebre da parte dell’impiegato diverso dal Direttore tecnico sia consentita nella organizzazione d’impresa e se l’inquadramento contrattuale sia corrispondente ai livelli di responsabilità richiesti.
Conclusivamente non si ritiene che il problema posto abbia rilevanza ai fini della sospensione dell’esercizio dell’attività funebre, ma dell’organizzazione della impresa. E, si aggiunge, ai livelli di verifica dell’operato degli impiegati che si rapportano al Direttore tecnico, seguendo le procedure da questi stabilite.
Norme correlate:
D.L.19 settembre 1994, n. 626, D.L.23 giugno 2003, n.195,
Riferimenti:
Parole chiave:
Quesiti, Altro
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