Quesito pubblicato su ISF2016/4-d

Se ad un crematorio in Lombardia non viene consegnato il verbale di chiusura feretro di una salma, questa può comunque essere accettata? Oppure il crematorio ha l’obbligo di richiedere tale documento?

Risposta:
La questione è da suddividere in due casistiche distinte:
a) per feretro che proviene dalla regione Lombardia;
b) per feretro che proviene da altra regione.
Se il feretro proviene dalla regione Lombardia vi è l’obbligo che il modulo Allegato 4, di cui alla Deliberazione n. VII/20278 del 21.01.2005, accompagni il feretro e sia consegnato al cimi-tero/crematorio di destinazione.
La specificazione è indicata nella stessa modulistica, che di seguito si riporta per estratto: “La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al cimitero/crematorio di desti-nazione. Copia viene conservata agli atti dell’impresa funebre che ha eseguito il trasporto. Copia è inviata anche a mezzo telefax o altro sistema telematico al comune di partenza, a quello di arrivo e alle ASL dei relativi territori.”
Ove ciò non accada il gestore del crematorio è tenuto a segnalare al sindaco del Comune ove insiste il crematorio la circostanza affinché siano irrogate le sanzioni previste dalla normativa regionale. Per il gestore del crematorio è inoltre fondamentale acquisire tale attestazione sia per controllare l’integrità del sigillo apposto sul feretro (che deve essere riportato anche sull’attesta-zione di verifica feretro) e quindi che il cadavere ivi contenuto sia proprio quello partito, sia perché vi è la dichiarazione dell’incaricato del trasporto funebre che il feretro è stato confezionato come previsto dalla legge (e quindi se non è confezionato adeguatamente ne risponde l’incaricato del trasporto funebre come incaricato di pubblico servizio). Anche nel caso si rilevino difformità nel feretro occorre fare segna-lazione. Si rammenta che l’omis-sione di segnalazione è sanzionabile, visto che pure il gestore del crematorio è incaricato di pubblico servizio.
Più complicata la situazione se la partenza del feretro avviene da altra regione. Valgono in tal caso le norme generali previste dal D.P.R. 285/1990 e, laddove non inferiori a quelle del D.P.R. 285/ 1990 quelle della regione di partenza. E quindi l’incaricato del trasporto funebre deve consegnare al cimitero di destinazione (e il crematorio è dentro un cimitero!) la documentazione che accompagna il feretro (quindi autorizzazione al trasporto, autorizzazione alla cremazione).
Il verbale di verifica feretro non è previsto da alcuna norma di legge, ma semplicemente da un paragrafo (precisamente il paragrafo 9.7 della circolare Ministero salute n. 24 del 24 giugno 1993) ed è a cura dell’ASL di partenza. Diverse norme regionali hanno modificato questa competenza assegnandola esplicitamente all’incaricato del trasporto funebre.
Pertanto si è del parere che laddove la norma regionale di partenza preveda obbligatoriamente questo verbale di verifica del feretro da parte dell’incaricato del trasporto funebre (o di incaricato dell’ASL in altre regioni) tale verbale deve anch’esso seguire il feretro ed essere consegnato al crematorio proprio per le verifiche del caso (di cui sopra).
Il problema sta nel caso non si abbia il verbale al seguito, per-ché in tal caso se la regione di partenza nulla ha disposto, è documento che avrebbe dovuto essere compilato dall’ASL, ma essendo in forza di circolare ministeriale non vi è una sanzione per omessa esecuzione.
Se invece nella regione di partenza vi era un obbligo di esecuzione del documento da parte dell’incaricato del trasporto funebre, chi riceve il feretro e non si ritrova tale verbale non è in grado di verificare se il confezionamento e il contenuto (corretto cadavere) sono corrispondenti. Per cui dovrebbe sospendere la cremazione in attesa di ricevere il documento corretto e solo in tal caso procedere a cremare.
Si reputa complicata e spesso senza effetti pratici la segnalazione al sindaco del Comune di partenza dell’arrivo al crematorio di feretro in assenza del documento di attestazione della verifica feretro per il motivo sopra specificato. Quindi si consiglia di acquisirlo agli atti prima della cremazione e di chiudere in tale maniera la situazione (proprio per la difficoltà di sanzionare la omissione).

Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
Cremazione, Modulistica


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