Quesito pubblicato su ISF2016/2-c

Nel nostro Comune, situato in Veneto, vi sono tombe di famiglia gentilizie costruite negli anni ‘60-‘70, che non rispettano i criteri costruttivi indicati dalla circ. Min. Sanità n. 24/1993 (in particolar modo le solette: le bare sono appoggiate su barre di ferro o legno).
Quando il concessionario (o gli aventi diritto) ci chiedono la sepoltura di un feretro e verifichiamo che il sepolcro non corrisponde alle norme vigenti di polizia mortuaria, acconsentiamo sì alla tumulazione della salma a condizione che il manufatto venga messo a norma, vietando nel contempo nuove sepolture fino a ristrutturazione avvenuta.
Ora un concessionario, pur di poter utilizzare il sepolcro senza sobbarcarsi tali spese di adeguamento, sarebbe disposto a dichiarare non verranno più tumulate salme ma solo cassette di resti mortali o urne cinerarie. Pensa che si possa ac-condiscendere a questa richiesta? Il nostro regolamento comunale in polizia mortuaria – ormai obsoleto – nulla prevede in merito

Risposta:
Negli anni ’60 e ’70 (fino al 10 febbraio 1976), vigeva il R.D. 1880/1942 che obbligava la presenza del vestibolo (che poi è più o meno la stessa cosa dello spazio esterno libero). Inoltre l’obbligo di separare ogni feretro da un altro vige quanto meno dal 10 febbraio 1976, non per una circolare, ma per una norma di regolamento di polizia mortuaria allora vigente (D.P.R. 803/75), poi replicata nell’art. 76 dell’attuale D.P.R. 285/1990.
Consapevole della anomalia costruttiva di diverse tombe, il legislatore, con l’art. 106 del D.P.R. 295/1990 ha previsto il meccanismo giuridico per sanare situazioni pregresse. Poi con il par. 16 della circ. Min. Sanità n. 24/1993 (si consiglia di leggere anche gli allegati tecnici) vennero chiariti meglio alcuni concetti.
Da poco tempo, in Veneto, è stata emanata una norma (D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014 ‘Requisiti strutturali dei cimiteri’) che sostituisce in buona parte il D.P.R. 285/1990 (sostituisce la parti esplicitate nella norma veneta che contrastano esplicitamente con quelle pre-vigenti).
La parte di norma veneta attinente il caso in esame è la seguente:
“Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione allo spazio disponibile, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie. Nelle nicchie ossarie e cinerarie, in relazione allo spazio disponibile, possono es-sere accolte una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.
Ogni loculo è realizzato in modo che l’eventuale tumulazione od estumulazione del feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
I manufatti esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento e costruiti prima del 24/06/1993 che non rispettano le dimensioni interne minime previste dalla Circolare del Ministero della Salute 24 giugno 1993 n. 24 possono continuare ad essere utilizzati, compatibilmente con le dimensioni dei feretri da tumulare, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.
Per un periodo massimo di venti anni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, è consentita la tumulazione di nuovi feretri, anche in loculi, cripte o tombe privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza congiunta delle seguenti caratteristiche:
a) confezionamento del feretro con le caratteristiche di loculo stagno munito di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
b) presenza di idoneo supporto separatore tale da scongiurare la sovrapposizione dei feretri.
Sono sempre consentite le tumulazioni di urne cinerarie e di cassette ossari, nei limiti di capienza del tumulo.”
Pertanto:
a) per poter tumulare un feretro, occorre che siano soddisfatte (prima) le condizioni previste dalla norma veneta recente, sopra riportata. Sicuramente le posso già dire che un supporto in legno è inidoneo. E inoltre oc-corre che sia inserito il supporto prima della introduzione del nuovo feretro, semmai controllando e sostituendo i supporti inadeguati per vecchiaia o per consunzione;
b) urne cinerarie e cassette di resti ossei possono sempre essere collocate in un manufatto esistente. Ciò che conta è che fisicamente ci stiano le cassette o le urne.
Ovviamente occorre pagare il diritto di tumulazione.
Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
Normativa, VARI, SEPOLCRO-sepolcro familia.


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