Quesito pubblicato su ISF2016/2-b

Chiedo un chiarimento tecnico in merito alla manifestazione di volontà di due sorelle che hanno avuto il lutto della terza. Al momento del decesso una sorella, essendo ricoverata in ospedale del Comune A, non può recarsi dall’ufficiale di stato civile del Comune B (di decesso della sorella) per rendere la manifestazione di volontà. I Comuni sono siti entrambi in Lombardia.
Il Comune A (non essendo la signora ricoverata ivi residente) non invia all’Ospedale un incaricato per ricevere la volontà di cremazione. Per risolvere il problema, l’ufficiale di stato civile del Comune B comunica all’altra sorella che ha già reso le volontà, di recarsi da un notaio, il quale provvederà di persona a recarsi all’ospedale e a fare firmare in sua presenza le volontà per poter così procedere alla cremazione (cosa che è avvenuta, dietro pagamento di una lauta parcella …).
Mi sembra che ci sia stato da parte degli ufficiali di stato civile un atteggiamento poco serio e responsabile, ma vorrei avere una corretta interpretazione della legge che regola materia.

Risposta:
In Lombardia l’autorizzazione alla cremazione è regolata dal Regolamento reg.le 6/2004, precisamente all’art. 12, per il caso da lei citato. Sostanzialmente il comma 1 dell’art. 12 di tale regolamento lombardo rimanda all’art. 3 della L. 130/2001, mentre il comma 2 dell’art. 12 dello stesso regolamento si riferisce al caso particolare in cui debba rendersi dichiarazione da parte di un interessato a chiedere l’autorizzazione di cremazione al-l’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dell’interessato stesso. La norma non prevede l’acquisizione di processo verbale in Comuni diversi da quello di residenza o di decesso dell’interessato. Sulla natura della dichiarazione si comunica che si tratta di processo verbale acquisito dall’ufficiale di stato civile relativo a dichiarazioni rese dall’interessato/i all’ottenimento dell’autorizzazione alla cremazione. Circa le caratteristiche del “processo verbale” e la differenza con le autodichiarazioni, si consiglia la lettura della recente relazione svolta all’annuale convegno Anusca su questo tema, cui si attengono gli ufficiali di stato civile: nella relazione potrà notare che le cose sono meno semplici di quanto possano apparire a prima vista.
Non è previsto da alcuna norma statale nota dallo scrivente che sia l’ufficiale di stato civile a recarsi nel luogo dove una persona, temporaneamente inabilitata a muoversi, sia presente (come in ospedale).
In talune altre regioni l’attuazione della norma statale è stata fatta prevedendo la possibilità di trasmissione telematica di dichiarazione da parte di un interessato (cosa che attraverso una legge regionale non sarebbe possibile). Non si ravvedono pertanto atteggiamenti poco seri o poco responsabili da parte dell’Ufficiale di stato civile.
Ci si augura che possa essere emanata normativa modificatrice della L. 130/2001 che semplifichi questa procedura consentendo esplicitamente sull’intero territorio nazionale dichiarazioni da inviare anche per via telematica.

Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione, VARI.


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