Come previsto dall’art. 12, comma 3 del 12 del D.P.R. 254/2003, noi operiamo nel seguente metodo: al fine di garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta depositiamo i rifiuti cimiteriali in apposita area confinata, individuata dal Comune all’interno del cimitero, adeguatamente raccolti all’interno di un container scarrabile recante la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”.
Considerato che questi rifiuti vengono conferiti all’inceneritore, pertanto bruciati, chiedo a quale procedura corretta debbano essere sottoposti, considerato anche il notevole costo di queste lavorazioni (circa 15mila euro annuali per triturazione ed inscatolamento di detti rifiuti).
Risposta:
Si comincia da un esempio: se deve gettare nel cassonetto il rifiuto urbano prodotto nella sua abitazione, segue le regole che sono previste (tra le quali viene indicato che il rifiuto non va gettato alla rinfusa, ma dentro un contenitore, di norma flessibile – e questo anche se il contenitore ha un costo).
Trasferiamo lo stesso concetto al settore cimiteriale: il legislatore ha inteso classificare i rifiuti da esumazione ed estumulazione come rifiuti urbani, soggetti a particolari procedure distinte da quelle di altri rifiuti urbani. Inoltre, a seguito di diversi fatti incresciosi successi in epoche passate, ha previsto che gli stessi debbano essere conferiti all’interno di un contenitore flessibile, riportante la scritta esterna “Rifiuti da esumazione ed estumulazione”. La pratica di gestione cimiteriale prevede due diverse tipologie di raccolta:’1) a bordo campo (cioè man mano che il singolo rifiuto emerge dal luogo di esumazione o estumulazione) e questo avviene in genere nei piccoli cimiteri; in tal caso il rifiuto viene inserito nel contenitore flessibile a perdere e trasportato a cura del produttore al punto di raccolta del servizio urbano di raccolta (generalmente adiacente al cimitero) e talvolta inserito all’interno di scarrabili;
2) trasporto dei rifiuti da bordo campo al punto di raccolta interno al cimitero, dove si possono effettuare operazioni di separazione delle varie frazioni di rifiuto (legname, maniglie, piedini, simboli religiosi, stracci e vestiario, zinchi, ecc.), talvolta seguite dalla sola riduzione volumetrica (con macinatura o taglio delle assi, compattazione delle lamiere di zinco).
In ogni caso la norma prevede che tali rifiuti debbano essere “raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili”. Quindi non è sufficiente, indipendentemente dal fatto che vadano a discarica o ad incenerimento o ancora a operazioni successive di recupero.
Infine il fatto l’art. 12, comma 6 del 12 del D.P.R. 254/2003 chiarisca una procedura per l’avvio a discarica (specificando sempre l’obbligo di imballaggio a perdere): “nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.”
non esclude che per l’avvio ad inceneritore non si debba seguire quello che è già previsto ai commi 2 e 3.
Norme correlate:
Riferimenti:
Parole chiave:
CIMITERO.
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248