Quesito pubblicato su ISF2016/1-c

Nel 1956 la signora … , rimasta nubile per tutta la vita, risulta intestataria di una tomba terranea singola perpetua (l’unico erede legittimo, il nipote, figlio del fratello, non ha nessun rapporto con la zia). Nel 2001, un anno prima della sua morte la signora nomina erede universale dei suoi beni la sua badante. Quando nel 2012 la signora muore, viene sepolta nella sua tomba e l’ufficio, accogliendo il testamento pubblicato dal notaio, considera anche la tomba un bene appartenente alla signora deceduta e quindi trasmissibile alla badante. Nel 2013 muore anche la badante, le cui ceneri vengono sepolte nella stessa tomba. Nel 2015 compare il nipote erede che chiede spiegazioni all’ufficio.
Ciò premesso si chiede quindi se sia corretto che la badante – nominata dalla signora (che ignorava l’esistenza del nipote) erede universale di tutti i suoi beni con testamento regolarmente pubblicato dal notaio – sia diventata anche titolare della concessione perpetua della tomba con diritto d’uso per sé e per i suoi familiari.

Risposta:
Per i sepolcri sono vigenti gli articoli del Capo XVIII del D.P.R. 285/1990, mentre l’art. 63 dello stesso provvedimento specifica che la proprietà dei manufatti della tomba è del concessionario (ultimo).
Le norme del regolamento di polizia mortuaria comunale, laddove integrano e non sostituiscano contrastandole le norme scritte nel D.P.R. 285/1990 sono quelle in vigore nel Comune di … .
Premettendo che la tomba in questione è relativa ad una concessione a terra per inumazione di feretro:
1. l’unica proprietà pare la lapide, che ha vincolo di destinazione e quindi deve permanere nel cimitero;
2. non esiste proprietà della sepoltura in quanto tale, che è una concessione temporalmente definita (di norma, cioè tranne le sepolture perpetue;
3. circa il diritto di essere sepolto nella tomba, permane il diritto anche del figlio del fratello (perché ha un legame consanguineo con la originaria concessionaria);
4. la concessionaria subentrante nella intestazione è stata individuata dalla sig.ra nella sua badante (che tra l’altro pare proprio avere tutti i requisiti della benemerita per la defunta);
5. il nipote può solo impugnare il provvedimento di subentro nella intestazione, ma se non ha impugnato il testamento a suo tempo si hanno perplessità sulle possibilità di vittoria di quest’ultimo in caso di giudizio: in sostanza se il nipote è in grado di dimostrare che si è leso un suo diritto (di legittima) nella successione, ne discende che ha titolo ad una quota di proprietà dei materiali e anche ad una quota della intestazione della tomba e quindi a subentrarvi.

Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-concessione,VARI.


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