È possibile la cremazione di resti mortali direttamente provenienti da estumulazione e, se sì, come si può fare la cremazione dei feretri estumulati?
Risposta:
La cremazione, senza procedere ad inumazione per almeno 5 anni dei resti mortali, è consentita dopo la emanazione del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e precisamente dal contenuto dell’art. 3, che individua quando ci si trovi nella condizione di resto mortale ed inoltre i trattamenti consentiti.
Di norma per la cremazione di feretri estumulati si è nelle condizioni di cui all’art. 88 del D.P.R. 285/1990. Esula da tale situazione l’estumulazione allo scadere di concessioni non perpetue, che sono regolate dal sindaco (attraverso l’ordinanza che regola le esumazioni e le estumulazioni).
Quindi occorre il trasporto del feretro al più vicino crematorio o al crematorio prescelto; talvolta, ci si trova nella situazione di presenza di parti molli: in tal caso il trasporto deve essere effettuato con “idonea sistemazione del feretro”.
È quindi necessario che, alla partenza, vi sia l’Autorità sanitaria locale la quale:
a) constati la perfetta tenuta del feretro;
b) o, in caso contrario, deve provvedersi la idonea sistemazione del feretro, nel rispetto del D.P.R. 285/1990;
c) deve dichiarare che nel trasporto non vi sia alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Generalmente si utilizzano in questi casi dei rifasci con cassone di avvolgimento in zinco, laddove si abbia percezione di presenza di parti molli.
Talvolta può però succedere che si abbia la perfetta tenuta del feretro e quindi l’originaria bara di legno, con il cofano di zinco interno e il resto mortale ivi contenuto, sia trasferita tal quale al crematorio. Nel caso di rifascio esterno di zinco, la rimozione dello stesso prima della cremazione è semplice. Se, invece, il cofano di zinco è interno, la situazione è diversa.
Quando il crematorio non è autorizzato alla cremazione di bara di zinco, è necessario provvedere oltre a togliere le parti metalliche esterne (maniglie, piedini, simbolo religioso e similari) anche quelle interne (cassa di zinco), aprendo in quest’ultimo caso la bara. La procedura può essere effettuata sia nel cimitero di partenza, che in quello di arrivo (al crematorio), all’interno del locale a ciò destinato e cioè la camera mortuaria di cui al Capo XI del D.P.R. 285/1990.
È possibile che un Comune ab-bia più di una camera mortuaria nello stesso cimitero, una a servizio del crematorio e una per tutte le altre incombenze cimiteriali.
Non si ravvisano elementi ostativi all’apertura di un feretro, la sua sostituzione o la sua sistemazione in funzione della successiva operazione cimiteriale, del trasferimento (e quindi del-l’ottemperanza alle norme del trasporto funebre anche in funzione della distanza da percorrere). Ciò che conta è che siano osservate le norme circa materiali e il confezionamento e le cautele specifiche per la tutela della sicurezza dei lavoratori, essendo queste lavorazioni a rischio.
Norme correlate:
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione, CADAVERE-resti mortali, CREMAZIONE-cremazione cadaveri.
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