Mio padre nel dicembre del 1969 ebbe in concessione un lotto di mq. 16 nel cimitero di … per la costruzione di una cappella funeraria per la sepoltura di sé medesimo, dei genitori, della moglie, dei tre fratelli e delle due sorelle con i loro rispettivi coniugi e discendenti.
Essendo ad oggi deceduti tutti i fratelli e le sorelle, compresi mio padre e mia madre, le mie sorelle ed io siamo gli unici eredi del concessionario.
All’epoca, quando fu edificata la cappella uno dei fratelli non era coniugato. Successivamente ha contratto matrimonio e ha avuto due figli (per gravi motivi familiari, mio padre nel 2006, in qualità di concessionario della cappella, ha escluso dal diritto di tumulazione la moglie e i figli di quest’ultimo).
Nel frattempo la cappella è andata deteriorandosi ed ha urgente bisogno di manutenzione, ma i figli di un fratello di mio padre non vogliono contribuire alla ristrutturazione della cappella, che contiene tra l’altro le salme dei loro genitori. Chiedo allora:
1) Siamo tenuti (le mie sorelle ed io) alla manutenzione della cappella come risulta dal regolamento cimiteriale in quanto eredi del concessionario?
2) Se gli altri cugini non vogliono partecipare alle spese di ristrutturazione, possiamo escluderli dal diritto di tumulazione?
3) La moglie e i figli del fratello di mio padre, che sono stati esclusi dal diritto di tumulazione, possono intentare azione legale nei nostri confronti, dal momento che mio padre è deceduto?
Risposta:
Si fornisce risposta a quesiti posti:
1) Sì, siete tenuti alla manutenzione del sepolcro.
2) No, non possono essere esclusi dal diritto di tumulazione.
3) A mio parere il padre non poteva escludere dal diritto di tumulazione nel 2006 un soggetto già avente diritto. A meno che il regolamento comunale di polizia mortuaria esplicitamente consenta questa eventualità (ma allo scrivente non ne risultano in Italia), la esclusione dal diritto di sepolcro vale solo al momento dell’atto originario di concessione: in sostanza non si può cambiare parere dopo. Questo perché il figlio, la di lui moglie, i figli del figlio, avevano acquisito il diritto di sepolcro in precedenza e solo col loro consenso (o meglio la loro rinuncia) poteva essere loro tolto un diritto. Lo chiarisce lei nelle prime righe del quesito: “… Mio padre … per la sepoltura di sé medesimo, dei genitori, della moglie, dei tre fratelli e delle due sorelle con i loro rispettivi coniugi e discendenti.”A meno che le parole i loro rispettivi coniugi e discendenti si riferiscano non a fratelli e sorelle, ma alle sole sorelle (ma non credo sia così).
Norme correlate:
Riferimenti:
Parole chiave:
CONCESSIONE-erede,SEPOLCRO-manutenzione.
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