Quesito pubblicato su ISF2015/4-c

Il Comune …, sito in Lombardia, ha programmato alcune esumazioni da due tombe che, agli occhi dei profani, appaiono di valore artistico. Della prima la data di sepoltura del defunto risale al 1918, dell’altra le date di sepoltura delle tre salme ivi inumate risalgono al 1916, 1926 e 1927.
Secondo il responsabile del cimitero le suddette tombe potrebbero ricevere la tutela di cui all’art. 11 del D.Lgs. 42/ 2004, previo però riconoscimento del valore artistico e monumentale ad opera della Soprintendenza dei Beni Culturali.
L’interpretazione data dal responsabile comunale circa la applicabilità del Codice dei Beni Culturali alla fattispecie in esame risulta corretta?

Risposta:
Il regolamento della Regione Lombardia 6/2004 e s.m.i. prevede, all’art. 6 comma 5, che siano i piani cimiteriali ad identificare “e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;”, come può evincersi dal testo complessivo riportato in calce.
Pertanto, se è già stato adottato il piano cimiteriale occorre riferirsi a questo. Se non è ancora stato adottato il piano cimiteriale e sussistono fondati motivi per ritenere che la tomba presenti necessità di tutela monumentale, occorre segnalare la situazione alla locale Soprintendenza chiedendone un pronunciamento circa la tutela.
In via cautelativa la tomba (potendosi nel frattempo eseguirsi esumazioni/estumulazioni) deve essere tutelata fino a quando la Soprintendenza si sia espressa, visto che è passato un periodo di tempo superiore a cinquant’anni e (mi pare di aver capito) la proprietà della tomba è pubblica.
Ove la proprietà del soprassuolo/sottosuolo non sia pubblica ma privata, la tutela non è automatica, perché deve sussistere un decreto di tutela della Soprintendenza su un bene privato e quindi sono i concessionari (che hanno la proprietà del bene) ad essere interessati al vincolo (eventualmente posto dalla Soprintendenza).
Se i concessionari sono irreperibili, defunti e vi sono le condizioni per la pronuncia della decadenza della concessione, fino a che la tomba non è stata riacquisita al patrimonio pubblico la stessa è in una sorta di situazione di limbo e cioè formalmente i materiali del soprassuolo/ sottosuolo sono di proprietà del concessionario fino alla avvenuta pronuncia di decadenza della concessione.
Dopo che la pronuncia di decadenza ha avuto effetto tali materiali, per accessione tra l’altro su bene demaniale qual è il cimitero, passano di proprietà pubblica. Circa la disponibilità successiva della tomba (Comune o gestore del cimitero) si tratta di valutare come questa fattispecie sia regolata dal contratto di servizio.

Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-esumazione,CIMITERO-tombe interesse storico-artistico


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