Poiché il rifiuto cimiteriale (materiali inerti e lapidei, monumenti, legno proveniente dalla bara e relativa imbottitura, zinco in caso di estumulazione) è prodotto direttamente dalle esumazioni ed estumulazioni, si chiede se sia corretto inserirlo nel costo dell’operazione cimiteriale?
Risposta:
Non solo è corretto, ma doveroso. Si richiama l’applicazione dell’art. 117 del T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs. 267/2000 e smi. Contrariamente a quanto si è visto applicato in pochi Comuni, il recupero di tali costi non è da applicare come tariffa a sé stante e aggiuntiva, bensì da introdurre nell’analisi dei costi per lo svolgimento della operazione nel suo complesso. Analisi dei costi da cui si determina poi la tariffa al pubblico.
Per semplicità: un professionista non richiede una tariffa professionale per il lavoro da lui svolto e un’aggiunta per recuperare i costi di smaltimento dei rifiuti da lui prodotti nella attività. Si ha una tariffa unica, che sia in grado di remunerare l’intera attività come a coprire i costi sostenuti per poterla fornire.
Norme correlate:
Riferimenti:
Parole chiave:
Costo OPERAZIONE CIMITERIALE,CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI-rifiuti cimiteriali.
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