Quesito pubblicato su ISF2015/3-b

L’art. 1, comma 7 bis della L. 26/2001 ed il Regolamento reg.le Lombardia n. 6/2004 introducono l’onerosità delle operazioni cimiteriali fatti salvi i casi di indigenza, principio sancito anche dal D.P.R. 285/ 1990. Alla luce della normativa succitata è legittima l’introduzione, sia con norma regolamentare che con provvedimento di Giunta Comunale, della gratuità delle operazioni cimiteriali?

Risposta:
No, non è legittimo, anzi sussistono condizioni per danno erariale. È possibile che il Comune stabilisca una tariffa inferiore ai costi di produzione del servizio (per servizi a titolo oneroso), ma non di derubricare una tariffa da titolo oneroso a titolo gratuito, poiché le situazioni di gratuità del servizio sono tassativamente indicate dalla citata legge.
Si aggiunge, infine, che laddove un Comune non intenda stabilire tariffe remunerative, calcolate nel caso di affidamento a terzi del servizio, deve corrispondere al gestore la differenza tra il calcolo della tariffa remunerativa e la tariffa politica da lui stabilita, ai sensi art. 117 del D.Lgs. 267/ 2000 e smi.

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Riferimenti:

Parole chiave:
GESTIONE-tariffa,GESTIONE-gratuità.


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