Quesito pubblicato su ISF2018/1-b

Nel cimitero sito nel Comune veneto di … esiste una tomba a camera, priva di corridoio di ispezione e piena d’acqua, che compromette da tempo un manufatto vicino. Dietro nostra richiesta il concessionario (un signore novantenne rappresentato dai figli) si è attivato prontamente per eseguire gli interventi necessari, incontrando però l’opposizione di due nipoti che non intendono estumulare i genitori ivi sepolti, fratelli del concessionario. Come può il Comune muoversi in questo caso? Diffidando il solo concessionario o anche i nipoti aventi titolo a disporre dei genitori defunti, oppure ricorrendo ad una ordinanza sindacale contingibile ed urgente?

Risposta:
Si risponde alle questioni poste per punti:
1. Dal punto di vista civile – danni tra tombe vicine – dovrebbe essere il concessionario della tomba che ritiene di aver subito danni a diffidare il concessionario novantenne per provvedere alla manutenzione (e con invio per conoscenza al Comune);
2. Il Comune, dal momento in cui viene a conoscenza della situazione, deve interdire la possibilità di nuove sepolture ed intimare al concessionario 90nne di provvedere, entro un certo periodo congruo, ai lavori per la manutenzione della tomba, ma soprattutto per il ripristino delle condizioni di impermeabilità ai liquidi e ai gas della tomba (art. 76 del D.P.R. 285/1990 e norme regionali venete vigenti). Intima inoltre di provvedere immediatamente, all’aggottamento (attraverso specifiche pompe) della tomba, visto che si possono determinare anche problemi di compromissione ambientale. Nel caso in cui non provveda tempestivamente ed entro la data che l’USSL fisserà con proprio provvedimento, interverrà il Comune ripetendo l’onere al concessionario. Il provvedimento è a firma del dirigente comunale competente ed è fatto in forza dell’art. 51 del D.P.R. 285/1990 (ordinanza), dopo sentito l’USSL territorialmente competente, che per questi episodi è di supporto al Comune. Il provvedimento va indirizzato al concessionario e, poiché è necessario movimentare delle spoglie mortali contenute nella tomba, anche agli aventi titolo su queste spoglie mortali (se sono d’accordo bene, se non provvedono o non lo sono, si interviene d’imperio).
3. Sia per la fase dell’aggotta-mento (se necessario, ma in genere non lo è) sia per quella di ripristino delle condizioni di impermeabilità, occorre estumulare e traslare le spoglie mortali contenute nella tomba in camera mortuaria per il tempo occorrente.
4. L’estumulazione è d’obbligo (artt. 88, 89 e di conseguenza 83 e segg. per quanto applicabili) in quanto non sussistono più le condizioni di impermeabilità ai liquidi e ai gas del tumulo dove sono sepolti i feretri. Di conseguenza, in quel tumulo non possono più essere mantenuti sepolti dei feretri e devono essere spostati in altro tumulo, o verificate le condizioni una volta raccolte le ossa alla estumulazione, o ancora cremate le spoglie mortali. L’operazione di estumulazione è d’obbligo e ordinata per giorno e ora dall’USSL competente (con la stessa procedura che si segue per uno scoppio di bara). Se non viene svolta dagli interessati entro il termine fissato provvede d’imperio il Comune, presente l’USSL e l’incaricato della custodia cimiteriale, ripetendo l’onere al concessionario (il quale è tenuto a garantire la manutenzione della tomba). I familiari aventi titolo dei defunti non possono opporsi e, laddove lo facciano, devono ricorrere ad un giudice e sarà questi a decidere. È del tutto ovvio che occorre documentare adeguatamente con fotografie e relazioni UT e USSL la situazione della tomba.
5. Esiste però un problema: la tomba a camera unica è utilizzabile solo per un certo numero di anni per nuove tumulazioni, in base al punto “Sepolture per tumulazioni” dell’Allegato A alla D.G.R. 4/4/2014, n. 433 delle norme del Veneto. Perciò quando si provvede a ritumulare i feretri occorre seguire le nuove norme venete in materia. È quindi da decidere da parte del novantenne concessionario se vuole ripristinare la tomba per usarla per un certo numero di anni (venti dalla entrata in vigore della citata D.G.R. 433/2014) in regime di deroga o per sistemarla in funzione delle nuove norme intervenute (spazio libero per accesso al feretro, tumuli di adeguate dimensioni, ecc.). In altri termini la tomba a camera unica deve possedere dei supporti portanti per ciascuna bara che si immette (e poiché occorre spostarle per fare i lavori) per tutti i feretri ritumulati.
6. Per quanto riguarda infine la competenza degli oneri, l’onere di provvedere alla manutenzione (e quindi alle caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas, alla messa a norma della tomba) compete al concessionario della tomba. Poi se intervengono accordi privati tra concessionario e gli aventi titolo a movimentare i feretri, il Comune rimane estraneo al fatto.
L’onere per la movimentazione dei feretri e per l’eventuale riduzione in resti ossei, nonché per la cremazione se voluta dagli aventi titolo, è di competenza dei soggetti che hanno titolo sullo spostamento alla estumulazione del feretro. E quindi la ripetizione degli eventuali oneri sostenuti dal Comune per provvedere d’ufficio è conseguente a tale suddivisione.
Norme correlate:
D.P.R. 285/1990 art. 76
D.P.R. 285/1990 art. 51
Norme del Veneto D.G.R. 4/4/2014, n. 433-Allegato A

Parole chiave:
Quesiti, Cimiteri.

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