È vero che i feretri estumulati dopo 30 anni, per effetto del termine della concessione, vanno sepolti tali e quali con zinco senza togliere la salma?
Risposta:
Non è così per effetto di una norma di legge. Una violazione della legge è sanzionata, per ciascuna infrazione, con una multa che di 3 milioni delle vecchie lire, quindi circa 1.500 euro odierni (vds. art. 75, commi 1 e 2 D.P.R. 285/1990, Regolamento di polizia mortuaria statale.
Ogni re-inumazione va fatta aprendo la bara di zinco (sia di resti mortali che di cadaveri al momento del decesso).
L’operazione si esegue in camera mortuaria.
Poiché negli anni è verosimile che l’acqua piovana entri nella cassa di zinco, è opportuno forarne il fondo (la legge nulla dice in proposito, ma questa è buona pratica).
Per favorire la scheletrizzazione possono essere adottate diverse soluzioni:
– addizionare sostanze biodegradanti sul resto mortale (si ricorda che queste funzionano solo se si è in presenza di liquidi);
– togliere il resto mortale e metterlo dentro un contenitore, in genere di legno, per riseppellirlo (conseguentemente il vecchio feretro con lo zinco diventano rifiuti da esumazione/estumulazione) oppure se la cassa di legno è ancora intatta, togliere zinco ed imbottitura e reinumare (meglio se con sostanze enzimatiche biodegradanti);
– avviare a cremazione il feretro estumulato.
L’unica cosa che certamente non si può fare è inumare il feretro tale e quale con zinco sigillato.
Norme correlate:
D.P.R. 285/1990 art. 75, commi 1
Parole chiave:
Quesiti, Estumulazione, Zinco, Schelettrizzazione, Tempi inumazione.