Quesito pubblicato su ISF2017/2-f

La nostra ditta effettua operazioni cimiteriali in molti Comuni siti in Lombardia.
Ogni anno discutiamo con le amministrazioni comunali della possibilità, nei mesi estivi ,di convertire le salme tumulate in resti: ciò ci viene negato asserendo che in questi mesi è vietata l’esumazione di salme. Ci troviamo quindi in difficoltà con la famiglia, costretta a trovare un posto ‘provvisorio’ in attesa di poter effettuare tale operazione a settembre.
Ciò premesso chiediamo quale sia la differenza precisa tra esumazione ed estumulazione, dato che in diversi Comuni i due termini vengono spesso assimilati, dando così adito a interpretazioni distorte dei regolamenti cimiteriali esistenti.

Risposta:
La questione può così riassumersi:
– La esumazione è l’operazione cimiteriale che porta alla raccolta di spoglie mortali sotterrate, cioè nella nuda terra (il sotterramento in terra di una bara si dice inumazione). Per le sole esumazioni straordinarie vale il divieto di esenzione – tranne nei Comuni montani – da maggio a settembre (art. 84 D.P.R. 285/1990).
– La estumulazione è invece l’operazione cimiteriale che porta alla apertura di un tumulo (loculo o similare) ai fini della raccolta delle spoglie mortali.
Sono operazioni cimiteriali disciplinate dal D.P.R. 285/1990, Regolamento di polizia mortuaria statale.
Possono differire le regole in sede regionale, ad es. in Lombardia sussiste regolamento regionale in materia. Ma possono essere previste regole ancor più rigorose a livello comunale (ad es. la situazione è diversa tra un cimitero di montagna ed uno che si trova al mare, per ragioni di temperatura), inserite nei regolamenti comunali oppure nelle ordinanze regolanti esumazioni ed estumulazioni.
Esiste poi differenza tra esumazione ordinaria (dopo gli ordinari anni di inumazione, in genere 10) ed esumazione straordinaria (in qualunque tempo sotto gli anni di ordinaria inumazione).
Per la estumulazione la situazione è diversa in funzione del fatto che avvenga a fine concessione loculo o dopo un certo numero di anni.
Difatti la norma statale considera la estumulazione ‘straordinaria’ se viene fatta prima dello scadere della ordinaria durata della concessione del loculo e per i motivi indicati negli artt. 86 e 88 D.P.R. 285/1990.
Alcune regioni hanno previsto tale distinzione: ad es. la Lombardia chiama ‘ordinaria’ la estumulazione svolta o al termine della concessione o dopo 20 anni di tumulazione stagna (o 10 di tumulazione areata). Per semplicità: se viene fatta la estumulazione per il trasporto delle spoglie mortali ad altra sepoltura o per cremarle non vi è (salvo disposizione contraria comunale) un divieto di esecuzione d’estate.
Le norme di riferimento:
– artt. 2 e 20 Reg. reg.le Lombardo n. 6/2004 e s.m.i.;
– D.P.R. 285/1990, che vale a livello statale.
A onor del vero vi è stata anche una modifica implicita con l’art. 3 D.P.R. 254/2003, che ha reso possibile la cremazione dei resti mortali senza passare dalla inumazione per tot di anni.

Norme correlate:
D.P.R. 285/1990
Reg. reg.le Lombardo n. 6/2004 artt. 2 e 20
D.P.R. 254/2003 art. 3

Parole chiave:
Quesiti, esumazione, Estumulazione, operazioni cimiteriali

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