Se è possibile stabilire un limite massimo per le tariffe di cremazione, è altrettanto possibile stabilire una tariffa al massimo ribasso, ovvero di mera copertura dei costi vivi del processo di cremazione? In caso affermativo a quanto potrebbe ammontare questa tariffa minima per la cremazione per un cittadino residente?
Risposta:
Si dà risposta ai quesiti posti:
1. Il Comune è titolare per la fissazione delle tariffe di cremazione, ma queste non possono eccedere in cifra (in relazione alla fornitura identificata nel decreto ministeriale, che è standard) i valori massimi stabiliti appunto con decreto interministeriale.
2. Il Comune può stabilire una diversa tariffa, ma questa deve essere calcolata secondo i criteri dell’art. 117 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Se l’affidamento è in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizio, quelli sono i criteri.
4. Il Comune può diversificare le tariffe (ad es. per cremazione di residenti) rispetto alle altre cremazioni. Il risultato è quello che deriva dalla gara per l’affida-mento del servizio o, se l’affida-mento è in house o con società mista con scelta del socio privato a mezzo gara, occorre dar conto dell’equilibrio economico finanziario della relativa gestione (in sostanza occorre che vi sia almeno il pareggio o meglio l’utile di gestione).
5. Se il Comune vuole fissare delle tariffe per la cremazione di propri residenti più basse di quelle occorrenti per l’equilibrio economico-finanziario, può anche farlo, ma deve stabilire un contributo a carico della collettività. In sostanza deve essere chiaro che il Comune fornisce un bonus (ad es. di 50 euro) per favorire la cremazione, pagato dalla fiscalità generale. E deve essere evidenziato in bilancio. Concettualmente è un errore fissare una tariffa della cremazione più bassa di quello che dovrebbe essere, perché riduce la propensione delle famiglie a servirsi di altre forme di sepoltura e pone a carico dell’intera collettività o-neri che vanno a favore solo di coloro che scelgono la crema-zione. Inoltre si peggiora il bi-lancio delle entrate delle concessioni cimiteriali. L’unico motivo è che non vi siano possibilità di ampliare il cimitero.
6. Non si ritiene sia utile stabilire una tariffa al massimo ribasso. Generalmente si usa il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e cioè un mix tra qualità del servizio e importo.
In ogni caso non basta coprire i soli costi di produzione del servizio, ma devono essere tenuti in debito conto tutte le componenti del citato art. 117.
7. Non si può stabilire a priori un importo di sconto per un cittadino residente. Occorre effettuare un piano economico finanziario per individuare l’importo corretto.
Norme correlate:
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parole chiave:
Quesiti, Cremazione tariffe.
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