Il Comune di XY chiede quali sono le norme da applicare per un trasporto funebre dall’Italia ad un Paese fuori dall’Accordo di Berlino, indipendentemente che sia firmatario o meno della convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle salme.
Risposta:
Per il trasporto in Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino in Italia si applica l’art. 29 D.P.R. 285/1990 ed i chiarimenti applicativi della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24, paragrafo 8. Si noti che in Italia l’Autorità che ora emette l’autorizzazione al trasporto non è più il Prefetto, ma il Sindaco.
Per quanto concerne questi trasporti, indipendentemente dalle norme del Paese di arrivo, la regolamentazione italiana prevede (art. 29 D.P.R. 285/1990):
a) nulla osta, per l’introduzione, dell’autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
b) certificato dell’Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 30;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
Le documentazioni di cui alla lettera c) sono (per effetto della circolare Min. Sanità n. 24/1993 citata, paragrafo 8.2):
− estratto dell’atto di morte in bollo;
− certificato dell’unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 32 D.P.R. 285/1990 e in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25;
− autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
Ad avviso dello scrivente l’autorizzazione al trasporto internazionale dovrebbe contenere le informazioni circa itinerario e volo, incluso il nome della compagnia aerea, il numero di volo (o i numeri dei voli), la data del viaggio, ora prevista di partenza e arrivo, e aeroporto di arrivo (ovviamente nel caso di utilizzo di aereo).
Il nulla osta per l’introduzione nel Paese, non dovrebbe essere generico ma riportare esplicitamente: “L’Ambasciata/il Consolato conferma che per l’ingresso delle spoglie mortali provenienti dall’Italia Nulla Osta se le stesse rispondono alle autorizzazioni previste dall’articolo 29 del regolamento di polizia mortuaria approvato dal Governo italiano con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dalle documentazioni di cui al paragrafo 8.2 della circolare Ministero della sanità italiano del 24 giugno 1993, n. 24.”
Sarebbe utile poi disporre nell’autorizzazione al trasporto, ma non è previsto dalla norma:
a) il luogo di destinazione delle spoglie mortali (cimitero di destinazione, con indirizzo)
o, in caso non sia noto:
b) la persona che sul suolo britannico si prende in carico le spoglie mortali:
− se è una persona: Nome, cognome, indirizzo, copia di documento di identità;
− se è una impresa funebre: dati identificativi della ditta ivi compreso l’indirizzo, nome del referente e numero di telefono.
Sostanzialmente ogni spoglia mortale per ogni tratto del viaggio deve essere accompagnata da un incaricato del trasporto e presa in carico da questi ad ogni cambiamento di vettore.
Così avviene sul suolo italiano con l’incaricato del trasporto funebre fino all’aeroporto. Qui la spoglia mortale viene presa in carico dal vettore aereo, che la consegna ad altro incaricato del trasporto sul suolo del Paese di arrivo.
Norme correlate:
D.P.R. 285/1990 art. 29
Circolare Ministero della sanità italiano 24 giugno 1993, n.24 paragrafo 8.2
Circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24, paragrafo 8 e 8.2
Parole chiave:
Quesiti,Trasferimento SALME, trasporti funebri internazionali,