Quesito pubblicato su ISF2017/3-d

L’ufficio cimiteriale del Comune di … chiede fino a quale grado di parentela, rispetto al defunto, dobbiamo risalire per le concessioni cimiteriali scadute.
E qualora non tutti i parenti fossero d’accordo per l’eventuale rinnovo del contratto di concessione come dobbiamo comportarci? Nel caso non si presentasse nessuno di quelli che abbiamo convocato in qualità di parenti?
Per la cremazione di resti mortali dobbiamo procedere comunque alla stesura del processo verbale a firma della maggioranza degli eredi?

Risposta:
Le norme sulle concessioni cimiteriali sono contenute in pochissimi articoli del D.P.R. 285/1990, regolamento statale di polizia mortuaria. Queste norme vengono integrate e ampliate da quelle specifiche contenute in regolamento comunale di polizia mortuaria, da provvedimenti di Consiglio Comunale (ad es. durata della concessione e tariffa), dal provvedimento amministrativo che regola i rapporti tra le parti e gli obblighi e i doveri del concessionario. E, infine, dagli usi e consuetudini locali.
Ciò premesso, salvo che non sia esplicitamente scritto in un qualunque atto tra quelli ricordati sopra, allo scadere di una concessione, se i familiari aventi titolo (cioè i parenti del defunto, non i titolari di una concessione, eventualmente subentrati) non presentano una istanza al Comune per la destinazione delle spoglie mortali (in ossarietto, per una qualunque altra forma di sepoltura di cui dispongano) o, un avente diritto alla concessione chiede il rinnovo della stessa, dette spoglie mortali rientrano nella disponibilità del Comune che quindi provvede alla estumulazione e se in presenza di ossa alla conservazione immemore in ossario comune e se ceneri al loro versamento in cinerario comune. Se resti mortali (in relazione a quanto abbia disposto o regolato precedentemente) a cremazione o a inumazione di campo speciale indecomposti.
Hanno titolo a chiedere di destinare a sepoltura diversa la moglie. E se questa manchi perché defunta, i parenti di primo grado viventi (figli e genitori del defunto). Ove presenti più parenti di pari grado il volere è da considerarsi di tutti; spesso, i regolamenti comunali di polizia mortuaria prevedono che possa essere presentata la istanza anche da uno degli aventi titolo a pronunciarsi il quale dichiara di agire anche in nome e per conto e col preventivo consenso degli altri aventi titolo.
È ovvio che se il Comune fosse venuto a conoscenza che vi è differenza di vedute tra alcuni degli venti titolo, mantiene fermo lo stato di fatto finché non intervenga accordo tra le parti o si pronunci un giudice.
Per la cremazione dei resti mortali è necessario che vi sia la volontà di tutti gli aventi titolo (in alcune regioni che lo hanno esplicitamente previsto, come nel vostro caso, è possibile e sufficiente che vi sia la volontà della maggioranza degli aventi titolo).
Poiché la maggior parte delle cremazioni di resti mortali avviene d’ufficio, cioè nel disinteresse dei familiari aventi titolo, tale procedura deve essere prevista dettagliatamente nel regolamento di polizia mortuaria comunale o, è pure bastevole nella ordinanza del sindaco che regola esumazioni ed estumulazioni.
Pertanto non vi è l’obbligo di provvedere a ricercare il consenso dei parenti quando questi non abbiano fatto pervenire prima o anche nel giorno stesso della estumulazione (o se del caso di esumazione) una istanza per il destino successivo delle spoglie mortali. Analogamente per la istanza di rinnovo di concessione.
Circa il rinnovo del contratto di concessione, salvo non sia diversamente disposto dal regolamento comunale o dall’originario atto di concessione, trattandosi appunto di rinnovo è necessario che vi sia almeno uno degli aventi titolo che provvede a richiedere, anche in nome e per conto degli altri, detto rinnovo, pagandolo integralmente.
Non è quindi sufficiente che vi sia la domanda di rinnovo ad es. di uno dei 3 concessionari, che intenda rinnovare e pagare 1/3 del dovuto. Se paga i 3/3 il rinnovo è consentito. In questa maniera il Comune è finanziariamente tutelato. È possibile accogliere al momento del rinnovo delle rinunce alla intestazione della concessione. Sempre nel caso di cui sopra, se 2 dei 3 aventi titolo rinunciano il rinnovo sarà effettuato solo all’unico concessionario avente titolo. Ciò può determinare, da quel momento, una nuova situazione concessoria anche circa gli aventi titolo ad entrare nella sepoltura.

Norme correlate:
D.P.R. 285/1990

Parole chiave:
Concessioni Cimiteriali, CREMAZIONE, Quesiti

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