Quesito pubblicato su ISF2017/3-b

L’ufficio cimiteriale del Comune veneto di … riceve richieste di dispersione in natura, all’interno del territorio comunale, delle ceneri di persone morte dopo l’entrata in vigore della L. 130/2001 e prima dell’entrata in vigore della L.R. Veneto 18/2010, attuativa della L. 130/2001.
La nostra autorizzazione viene rilasciata sulla base della dichiarazione resa dagli stessi familiari tenuti a manifestare la volontà alla cremazione. In tale atto i familiari dichiarano che era volontà del defunto che le proprie ceneri fossero disperse in natura, indicando eventualmente il luogo esatto di dispersione e l’esecutore testamentario. La dichiarazione viene accettata, sulla base delle sentenze giurisprudenziali recentemente intervenute (Tar Sardegna 100/2014; Tar Lazio 3407/2013), in alternativa alla volontà testamentaria del defunto.
Il dubbio che sorge è quello di dar esecuzione ad una volontà che si sarebbe manifestata in un momento in cui non esisteva la legge che autorizzava la dispersione; e quindi si chiede se se sia legittimo autorizzare la dispersione delle ceneri acquisendo ora la volontà (per interposta persona) di un soggetto defunto.

Risposta:
Poiché a parere dello scrivente vi è necessità di volontà scritta del de cuius per procedere alla dispersione delle ceneri, la faccenda verrebbe risolta di fatto.
È pur vero che una persona, indipendentemente dal divieto vigente, esprime una volontà che può concretizzarsi solo quando la norma lo permetta. E quindi il de cuius può esprimere la volontà di dispersione delle proprie ceneri anche prima della L. 130/2001. Ma da lui persona fisica, non da chi riporta una volontà sua: e questa posizione rigorista deriva dal fatto che la dispersione delle ceneri è soggetta a norme dell’art. 411 del Codice Penale).
La L. 130/2001 però lascia interpretazioni più ampie su come debba essere espressa la volontà del defunto (che avrebbero avuto necessità di norme regolamentari attuative dettagliate, mai emanate). Oltre quelle canoniche, col ricorso al giudice che le accerta, con la dichiarazione dei familiari, ecc..
La giurisprudenza ha quindi ammesso che la dispersione delle ceneri sia consentita accertando tale volontà del de cuius attraverso diversi metodi capaci di rappresentare tale volontà, tra cui la dichiarazione dei familiari.
Se si accetta questa interpretazione estensiva della L. 130/2001, si può anche accettare che la dichiarazione dei familiari riguardi una volontà del de cuius manifestata in qualunque tempo.
È inoltre importante che tale volontà sia manifestata da tutti i familiari aventi diritto (per ridurre il possibile contenzioso e di fatto creando le condizioni perché sia noto a tutti il destino della dispersione delle ceneri).
Quindi, come vede il dubbio non è la data di espressione della volontà (che ribadisco può essere stata espressa in qualunque momento), semmai che non ne sussista una postuma ed infine che la legge regionale sia veramente attuativa della L. 130/2001.

Norme correlate:
L. 130/2001
L.R. Veneto 18/2010
Parole chiave:
Quesiti, dispersione ceneri, CREMAZIONE,

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