Quali sono le norme da seguire per le urne cinerarie?
Risposta:
In Italia le ceneri umane sono tutelate penalmente e costituiscono un unicum inscindibile. Ciò deriva dal Codice Penale, che tutela, oltre al cadavere, anche le ceneri, nel senso che laddove si rilevino atti di vilipendio sulle ceneri vi è una pena considerevole.
In Italia, vi è poi una serie di norme contenute in provvedimenti specifici, che di seguito si richiamano. I concetti ricavabili da dette norme sono:
a) L’intero ammontare delle ceneri di un defunto, in Italia, deve essere collocato in una sola urna, che deve essere sigillata, nel crematorio di consegna delle ceneri.
b) Ogni urna deve riportare gli elementi di identificazione del defunto specificati dalle norme. Come obbligo vi è data nascita, morte, nome e cognome. Oltre a questi dati minimali possono essere inserite brevi scritte o frasi a ricordo. Se vi fosse un contenitore interno e un contenitore esterno, ambedue devono essere in grado di garantire la identificazione del defunto cremato, con sigillatura almeno di quello e-sterno, a cura del gestore del crematorio.
c) È possibile l’uso di un contenitore interno e di uno esterno. In genere quello interno è detto “ash container” e può essere di diversi materiali in relazione alla destinazione finale. Tecnicamente è sufficiente che almeno uno dei due contenitori (quello esterno o quello interno) debba possedere le caratteristiche richieste dalla norma e cioè deve essere “resistente”. Con circolare ministeriale è stato precisato che l’urna deve presentare anche le caratteristiche di “infrangibilità”. Il materiale deve essere tale da garantire la sua chiusura, anche a freddo, o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L’urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni.
d) Recentemente sono state e-manate da Utilitalia SEFIT e da FIC delle Istruzioni operative per la corretta gestione dei crematori (versione 30/11/2018), di seguito si riporta, di dette Istruzioni, la parte riguardante le urne cinerarie:
“7. Ceneri e urne cinerarie
7.1. Le ceneri, le ossa calcinate e quant’altro risultante da ogni singola cremazione sono raccolte con cura dal personale addetto alla cremazione e devono es-sere avviati a separazione, curandone la tracciabilità. Alla procedura di separazione delle parti non corrispondenti alle ceneri del defunto si procede con specifici ausili (ad es. magnete) o con macchine che polverizzano i prodotti estratti dal forno, se-parandoli da residui (metallici e non metallici). Questi ultimi sono gestititi secondo quanto previsto dalla Nota del Ministero dell’Ambiente del 26 agosto 2009.
7.2. Tutte le ceneri di ogni sin-gola cremazione risultanti dalle procedure di cui al punto 7.1. sono raccolte in urna cineraria/contenitore standard avente le caratteristiche e con le modalità di cui ai punti che seguono. Ove l’avente titolo disponga per l’utilizzo di urna con particolari caratteristiche per foggia o anche in funzione del successivo destino (sepoltura, dispersione in acqua per immersione, dispersione in natura, affidamento personale), sarà cura di questi o dell’impresa funebre incaricata provvedere alla sua consegna al personale del crematorio, almeno 6 ore prima dell’orario previsto per la cremazione.
7.3. Ogni urna cineraria / contenitore standard deve avere una capacità minima di 4 litri.
7.4. Per le ceneri di defunti minori di anni 10 o derivanti dalla cremazione di resti ossei, sono consentite anche urne / contenitori di capacità inferiori, a condizione che possa esservi contenuto l’intero quantitativo di ceneri risultanti dalla separazione di cui al punto 7.1.
7.5. Ogni urna cineraria / contenitore standard, o se questi sia sostituito da altro scelto dalla famiglia o dall’avente titolo, deve riportare all’esterno etichettatura o targhetta con i dati identificativi del defunto previsti dalla normativa vigente. Ogni urna cineraria/contenitore standard deve essere realizzata con materiale adeguatamente resistente e infrangibile. Il coperchio dell’urna/contenitore deve aderire saldamente agli altri elementi e il suo fissaggio deve essere condotto in modo da impedire che esso venga successivamente forzato senza che il fatto possa essere rilevato. La corretta chiusura e l’integrità del-l’urna / contenitore sono attestati dal personale del crematorio apponendo apposito sigillo antieffrazione. Di questo viene dato evidenza nel verbale di consegna di cui al punto 7.6..
7.6. All’atto della consegna ceneri viene compilato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve, nel numero di esemplari stabilito, il verbale di cui all’articolo 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.”