I genitori di un feto (prodotto abortivo di 21 settimane + 3 gg.) vorrebbero richiedere la cremazione e la dispersione delle ceneri del ‘bimbo’. Si chiede quindi se i genitori possano avanzare tale richiesta e, in caso positivo, chi debba rilasciare il permesso di trasporto (l’Unità sanitaria locale oppure l’Ufficio di Stato civile).
1) La questione è spinosa e, per tale motivo, si consiglia di assumere una posizione interpretativa cauta.
La sepoltura di un feto è possibile, per quell’età di gestazione, se richiesta da ambedue i genitori. Per la cremazione la norma tace, ma è possibile interpretare la se-poltura di un feto anche in uno stato diverso (e cioè in ceneri). Per tali motivi si è favorevoli alla possibilità di cremare un feto, se richiesto da ambedue i genitori.
Per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione basta l’istanza con l’espressione di volontà (pur residuale rispetto alla volontà del de cuius) degli aventi titolo (la circolare Min. sanità n. 24 del 24/6/1993 prevede che per chi non possa esprimere la volontà di cremazione, come il minore, provvedano i due genitori).
In merito alla possibilità di dispersione:
Per la dispersione occorre la volontà del defunto. E poiché un feto non può aver espresso alcuna volontà, l’interpretazione è che non possa essere prevista la dispersione delle ceneri di un feto cremato. Alla stessa conclusione si perviene se ci si basa sull’interpretazione letterale della norma: la dispersione non è una forma di sepoltura (inumazione, tumulazione) in base al dizionario.
Ma la testa al toro la taglia la previsione di cui al comma 4 dell’art. 3 del D.M. Interno laddove (pur riferendosi all’ambito tariffario) richiama tutte le ipotesi di cui all’art. 7 del D.P.R. 285/1990, tra cui c’è anche quella del feto con età di gestazione da lei richiamata.
Art. 3 (Misura massima della tariffa per la cremazione)
… omissis…
4. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all’art. 7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, è pari ad un terzo di quella di cui al comma 1.
Per concludere: SI alla cremazione del feto richiesta da ambedue i genitori, NO alla dispersione delle ceneri.
Un approfondimento considerevole su queste tematiche, è contenuto nella circolare SEFIT di p.n. 784 del 7/11/2006 “Problematiche connesse alle richieste di cremazioni di prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento”, che contiene anche i riferimenti alla competenza autorizzatoria al trasporto e alla cremazione, come pure alla sepoltura dell’urna cineraria, proprie dell’ASL territorialmente competente.
3) I punti di cui sopra affrontano le questioni giuridiche. Se invece affrontassimo le questioni pratiche si può asserire che la cremazione di un feto di quella presunta età gestazionale è praticamente priva di ceneri, essendo per lo più un prodotto cartilagineo (e quindi con ossa non ancora definibili come tali). La cremazione è in realtà un processo che fa sparire (in ceneri volanti, ecc.) la gran parte del corpo, che come si sa è formato per una rilevante percentuale di acqua. Le ceneri da cremazione sono, invece, il risultato di un processo di frantumazione, con apposita macchina delle ossa calcinate di un cadavere e poiché nel feto le ossa sono quasi inesistenti, non si ritroveranno di fatto ceneri dopo una cremazione di feto.
Coi modi dovuti si potrebbe chiarire ai due genitori che con la cremazione il loro bimbo vola in cielo, veramente, perché poi non si troverebbero le ossa da calcinare e quindi ceneri da disperdere (ed è, quindi, da considerare già disperso).