Quesito pubblicato su ISF2019/1-e

La vigente normativa prevede la possibilità di dispersione delle ceneri dei defunti in luoghi naturali, pur a determinate condizioni. Ma nell’eventualità in cui il defunto avesse richiesto ai familiari a dispersione delle proprie ceneri all’estero, nella fattispecie l’Islan-da, quale sarebbe l’iter da seguire? Esiste una specifica autorizzazione da presentare per effettuare la dispersione in natura in questa nazione?
Risposta:
A parere dello scrivente i familiari dovrebbe fare richiesta di trasporto dell’urna cineraria nello Stato Estero, avendo disponibilità di luogo in cui conservare le ceneri (sepoltura, deposito temporaneo, domicilio se con affida-mento), per poi provvedere alla dispersione, una volta che ve ne siano le condizioni. Poi valgono le norme dello stato estero per il trasporto nel luogo di dispersione e per l’autorizzazione (se prevista) alla dispersione o quel che intendono fare delle ceneri.
Più complessa la procedura se i familiari chiedessero il trasporto a fini di dispersione nello Stato estero, perché si dovrebbe acquisire la traduzione asseverata della normativa che lo consente da parte dello Stato estero.
L’autorizzazione italiana sarà limitata al trasporto nel luogo di dispersione delle ceneri, dove i familiari dovranno dotarsi del-l’autorizzazione alla dispersione di quel Comune islandese (se prevista dalla normativa estera).
In sostanza si ritiene che l’Ufficiale di stato civile italiano abbia competenza autorizzatoria alla dispersione solo per il territorio del proprio Comune italiano, dove questa avviene. Per dispersioni all’estero vale la norma estera.

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