Il cimitero cittadino è costruito su tre livelli, ognuno dotato di accesso autonomo. La camera mortuaria è invece ubicata nella zona principale (I livello) e ciò comporta che il gestore, per tumulare il feretro, qualora il loculo si trovasse nell’area cimiteriale di II e III livello, ha necessità di utilizzare un automezzo – per la presenza di scale all’interno della struttura – per uscire dal cancello e trasportare la salma percorrendo la strada comunale esterna di pertinenza del cimitero.
Si chiede se, per tale specifico intervento, il gestore debba munirsi di autorizzazione al trasporto funebre o se invece potrebbe trattarsi di semplice movimentazione di salma.
Risposta:
Dipende dalla strada definita ‘di pertinenza’ del cimitero, in quanto:
a) se la strada è interna alla perimetrazione cimiteriale come definita in cartografia e cioè nel limite da cui si estende la zona di rispetto cimiteriale, si tratta di movimentazione interna al cimitero e quindi non sussiste alcun problema;
b) se la strada comunale è esterna alla perimetrazione cimiteriale, come definita alla lettera a) che precede, si è in presenza di trasporto di feretro esterno al cimitero.
La scelta di effettuazione di una movimentazione interna, possibile anche se attraverso scale o rampe esistenti, o esterna è del gestore del cimitero.
Se il gestore, per propria convenienza, opta per una scelta diversa dall’utilizzo di scale interne al cimitero o rampe, ha fatto le proprie valutazioni circa i costi da sopportare nell’uno e nell’altro caso. Ed è quindi scelta che ha incidenza economica. E pertanto l’Amministrazione comunale è neutra in proposito, a meno che nel capitolato di gestione non fosse esplicitamente previsto e come obbligo di trasporto per detta via comunale.
In merito al tipo di autorizzazione al trasporto di cadavere e all’esercizio del trasporto funebre il D.P.R. 285/1990, non contempla il caso da Lei prospettato. Difatti l’art. 19, comma 1 del D.P.R. 285/1990 prevede che il trasporto di cadavere avvenga dal luogo di decesso a quello di osservazione, all’obitorio, o al cimitero.
L’onere è a carico del Comune in caso di indigenza, vita sola, ecc. secondo la specifica normativa in materia (art. 1, comma 7-bis L. 26/2001). Negli altri casi è un onere a carico della famiglia.
L’art. 24, comma 1 D.P.R. 285/1990 prevede il solo caso di trasporto in luogo diverso dal cimitero nello stesso Comune o fuori del Comune. E infine l’art. 23, comma 1 prevede che “L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.”
Ora, nel caso in esame, tale autorizzazione è quella del trasporto al cimitero del feretro. Ogni altra movimentazione è quindi tendente semplicemente a dare sepoltura in quel cimitero. Sarebbe sostanzialmente ridicolo che vi fosse una autorizzazione al trasporto di un cadavere da un cancello ad un altro dello stesso cimitero.
Questione che rischia veramente di esporre l’Amministrazione comunale ad articoli sulla stampa non certo lusinghieri e per scelta che oltretutto non le compete (essendo del gestore del cimitero).
Ciò premesso, se il gestore del cimitero insiste nel non effettuare il trasporto interno del feretro attraverso scale o rampe, e sempre che non vi siano norme contrarie nel locale regolamento di polizia mortuaria comunale, la sola soluzione che ritengo possibile – con oneri a carico del gestore cimiteriale – è quella della applicazione dell’art. 22, comma 1 D.P.R. 285/1990, che prevede quanto segue: “Il sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito”.
In altri termini si considera questo un transito nel Comune (e in effetti siamo su territorio del Comune) si regola la fattispecie attraverso ordinanza sindacale (o dell’assessore con delega) ad es. in questa maniera: “È consentito il transito su via XXX per il trasferimento cimiteriale da un cancello sito ad uno dei livelli ad un altro. In tal caso per il feretro è necessaria e sufficiente la originaria autorizzazione al trasporto funebre consegnata al custode del cimitero, al momento dell’arrivo. Il trasferimento da parte del gestore del cimitero è possibile a mezzo di cadiletto mobile, barella mobile capace di sostenere il peso del feretro o in carro chiuso di cui all’art. 19, comma 1 del D.P.R. 285/1990.”
Poi si valuti se inserire o meno il chiarimento seguente (del tutto legittimo a parere dello scrivente, perché questa è una decisione del gestore del cimitero che sceglie di effettuare questo trasferimento per avere meno oneri – ad es. di sicurezza o per realizzare rampe o piattaforma elevatrice – dentro il cimitero):
“Il transito è a carico del gestore del cimitero che vi provvede nell’ambito del contratto esistente, senza oneri per il Comune e per i cittadini interessati.”.
Quesiti, Autorizzazione Manufatto, TRASPORTO FUNEBRE,
Norme correlate:
D.P.R. 285/1990 l’art. 19, comma 1
D.P.R. 285/1990 l’art. 22
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Quesiti, Normativa, Cimiteri