Tumulazione Privilegiata in Regione Toscana: una vera riforma mancata?

La Regione Toscana, con la D.G.R. 22 aprile 2002, n. 395, definisce esattamente la competenza geografica per l’assunzione del provvedimento di tumulazione privilegiata (infatti, a predisporre tutti gli incartamenti e, soprattutto, ad autorizzare è il Comune nella cui circoscrizione amministrativa insiste l’edificio sede della sepoltura privilegiata), ma non quella funzionale, limitandosi ad un riferimento generico alla potestà autorizzativa del Comune (ossia all’Autorità Comunale in toto) e senza indicare quale organo (collegiale, monocratico, o semplicemente burocratico?) interessare della questione.

Tutta la documentazione da produrre agli atti, secondo la Regione Toscana, non differisce molto dal protocollo ministeriale, approntato nei primissimi anni ’70, Con la Circ. Min. San. 400.5/1970, segno che la Regione, nel solco di una prudente e pavida continuità, senza alcun spirito critico di vera riforma, ha preferito recepire passivamente, al massimo con qualche semplificazione e sfrondatura, le allora indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità, per poi comunicarle direttamente ai Comuni, i quali, forse, negli ultimi 200 anni, rispetto ad enti relativamente “giovani” come, appunto, le Regioni, hanno maturato maggior esperienza nelle conduzione della polizia mortuaria, anche in termini di risposte tangibili da offrire alla cittadinanza.

L’operazione è stata – oserei dire, “pilatesca” (menzione liberamente ispirata all’episodio evangelico di Ponzio-Pilato: un noto ed inguaribile”igienista” che di fronte ai problemi di giustizia cristologica… si lavava frequentemente le mani!), così, a causa di questa poco onorevole trasfusione figurata, all’insegna dello spudorato “copia-incolla”, tra le suggestioni del Dicastero e le odierne direttive regionali, si ravvisano subito una palese incongruenza ed un “cortocircuito”, laddove  si esige  il parere del Comune, come quando l’autorizzazione sarebbe stata ministeriale (ed era “stranamente” il sindaco ad esprimersi, in modo dettagliato, per perorare o meno la causa di tumulazione privilegiata), mentre l’autorizzazione stessa deve esser rilasciata proprio dal Comune medesimo; con una singolare sovrapposizione di ruoli.

Mancherebbe, allora, l’elemento della terzietà, dell’opinione enunciata in un momento esterno, rispetto alla sequenza endogena (o solo sub-procedimentale?) degli atti, in una veste non solo meramente consultiva, ma pure di confronto dialettico, a  meno che non siano coinvolti diversi organi ed uffici del medesimo Ente, però con diversa posizione prospettica ed angolazione.

Tuttavia tale soluzione risulterebbe piuttosto peregrina, farraginosa e distaccata dalla realtà, in quanto, potenzialmente, solo foriera di contraddizioni o striscianti conflitti da risolvere, forse, in via gerarchica o secondo criterio di specialità: insomma, alla fine: “chi fa che cosa?”nell’organigramma comunale? In ogni caso, per questi pareri, resi da interfacce tecnico-strumentali come Comune (solamente “quando” e “se” ancora fattibile), sovrintendenza e dipartimento prevenzione dell’AUSL (richiamati dalla D.G.R. n.395/2002), si veda l’art. 16 comma 3 L. n. 241/1990, importante anche per la tempistica della loro formulazione nell’economia complessiva della pratica: a quest’ultimi, forse, sarebbe anche possibile non conformarsi, qualora essi siano intesi quale obbligatori nella loro acquisizione, ma non vincolanti, per l’esito del processo autorizzativo.

Il condizionale, come sempre, è di rigore, siccome ci muoviamo in uno spazio giuridico dai contorni incerti, quasi fosse in una “terra di mezzo” del “caro estinto” senza troppi punti di riferimento, con cui orientarsi, nel caos anarcoide ed impazzito di una legislazione funeraria incompiuta, in quanto sospesa e disarticolata su più livelli, per di più tra loro scoordinati e sconnessi.

Altro fattore importante è quello cronologico, per evitare un inutile dilatarsi a dismisura dei tempi, magari nelle spire dilatorie di qualche ufficio: s’impone, pertanto, il principio dell’autonomia organizzativa per l’Ente Locale sancito sia dal D.Lgs n.267/2000 sia dalla L. n. 241/1990. Tramite il suo art. 29 la L. n. 241/1990 fissa, poi, le garanzie nazionali minime, addirittura citando l’art. 117, secondo comma lett. m) Cost., da estendere anche al procedimento proprio dell’Autorità Comunale, quale ormai è divenuta l’autorizzazione alla tumulazione privilegiata, attraverso un suo apposito regolamento.

Prima, quando l’autorizzazione era statale, la tempistica (max. 180 Giorni, ma oggi potrebbe esser diversa: anche maggiormente compressa) era regolata dal D.M. 18.11.1998, n. 514, in esecuzione degli artt. 2 e 4 L. 241/1990 le cui tabelle sono state recentemente abrogate dal D.P.C.M. 31.07.2014, n. 151.

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Carlo Ballotta

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