Gli adempimenti meramente necroscopici (manuali, di concetto, o semplicemente funzionali) sono, quale numerus clausus “scolpito” nella legge, data la loro gratuità, e non altrimenti ampliabile, formati da:
- Recupero/raccolta salme incidentate, per morte dovuta a sinistro, o comunque, in luogo, soprattutto se pubblico, inidoneo all’osservazione (paragrafo 5.2 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24).
- Custodia delle salme di cui ai casi enumerati dagli artt. 12 e 13 D.P.R. 285/1990.
- Vigilanza su eventuali manifestazioni di vita durante il periodo d’osservazione (o anche per evitare manomissioni delittuose sul corpo del de cuius).
- Spogliazione, tamponatura degli orifizi, vestizione e trasferimenti vari della salma all’esterno ed all’interno dell’obitorio/deposito d’osservazione (attenzione: gli infetti ex 18 D.P.R. 285/1990 e paragrafo 7 Circ. Min. Sanità n. 24/1993 non possono essere svestiti degli indumenti indossati al momento della morte, ma solo rivestiti, fatte sempre salve norme regionali più permissive ed aperturiste.
- Confezionamento del feretro per infetti ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 18 e 25 D.P.R. 285/1990, con relativa certificazione di garanzia stilata dall’Autorità Sanitaria. Ciò avviene anche per i trasporti internazionali in cui si deve attestare da parte dell’Autorità sanitaria (artt. 27, 28 e 29 D.P.R. 285/1990) il rispetto o della Convenzione Internazionale di Berlino (10 febbraio 1937) per i Paesi che vi aderiscano o comunque la conformità del feretro all’art. 30 D.P.R. 285/1990, quale condizione minima per l’espatrio.
- Eliminazione e neutralizzazione di eventuali liquidi cadaverici che ristagnino nella salma durante l’esposizione estetica ai dolenti.
- Riduzione del periodo d’osservazione, con immediata chiusura della cassa, se la salma presenti pesanti fenomeni percolativi dovuti ad un avanzato stato di putrefazione ai sensi degli artt. 8 e 10 D.P.R. 285/1990.
- Prolungamento a 48 ore dell’osservazione nel sospetto di morte apparente (art. 9 D.P.R. 285/1990)
- Segnalazione alla Procura della Repubblica di eventuale morte connessa a reato ex art. 74, comma 2 D.P.R. 396/2000 senza dimenticare l’art. 365 Cod. Penale.
- Siringazione cavitaria ex art. 32 D.P.R. 285/1990 (solamente se e quando necessaria, anche in base alla legislazione nazionale concorrente, che ne disapplica l’obbligatorietà, spesso a discrezione, ormai, del medico necroscopo, fatti salvi i trasporti internazionali per i quali prevalgono gli artt. 27, 28 e 29 D.P.R. 285/1990, quali norme di diritto internazionale). Dal punto di vista sostanziale poi, trattandosi di un officio di non particolare complessità, peraltro da eseguirsi su indicazioni precise, e dopo che sia integralmente trascorso il periodo di osservazione, di regola dopo la visita necroscopica, ed opportunamente in presenza dello stesso medico necroscopo, nulla vieterebbe che la persona delegata non possedesse speciali requisiti o elevati livelli di professionalità. Altresì niente impone – nulla questio, quindi – che tali addetti siano dipendenti della A.S.L. potendosi anche ipotizzare che si tratti di personale comunale, eventualmente identificato, in accordo con l’amministrazione di appartenenza, in figure professionali operanti nel servizio cimiteriale comunale, quali custodi e/o necrofori appositamente individuati ed all’uopo specificatamente destinati su delega della stessa A.S.L. (in alcune Regioni la puntura conservativa, in quanto assorbita nel più generale “corretto confezionamento della bara” è eseguita direttamente dall’incaricato del trasporto ex paragrafo 5.4 Circ. Min. n.24/1993).
- Detersione e pulizia delle attrezzature e degli ambienti.
- Raccolta ed eliminazione della biancheria e dei rifiuti ex D.P.R. 254/2003.
- Assistenza all’accertamento necroscopico ex art. 74 D.P.R. 396/2000 ed art. 4 D.P.R. 285/1990, con rilascio di relativo certificato di cui all’art. 4, comma 4 D.P.R. 285/1990).
- Imbalsamazione (ipotesi, invero, del tutto residuale ex art. 46 D.P.R. 285/1990)./p>
- Riscontri diagnostici ed autopsie giudiziarie ai sensi dell’art. 45 D.P.R. 285/1990.
- Verifica ex Paragrafo 9.7 Circ. Min. Sanità n. 24/1993 sull’esatto confezionamento del feretro (molte Regioni ormai, con apposita modulistica, affidano questa certificazione sanitaria, e, quindi, almeno nominalmente non surrogabile da soggetti terzi, specie se privati, all’impresa di estreme onoranze, incaricata di pubblico servizio ex art. 358 Cod. Penale, che materialmente trasporterà il feretro, sollevando da tale incombente la vigilanza sanitaria, siccome tale accertamento sarebbe più attratto nella sfera del trasporto funebre regolamentato almeno a livello comunale, anche contro l’intima ratio dell’art. 49 D.P.R. 445/2000).
- Trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria (art. 1, comma 7-bis L. 28/2/2001 n. 26 e art. 23, comma 1 D.P.R. 24/7/1977, n. 616), cremazione (ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. 130/2001) di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico (esempio: salma di ignoto cui conferire sistemazione definitiva e stabile in cimitero).
- Camera mortuaria (la Lombardia inizia però a considerare il c.d. deposito mortuario come servizio a titolo oneroso ex art. 9, comma 5 Reg. Reg. 9/11/2006, n. 6) e ossario o cinerario comune in cimitero, quali destinazioni anonime, promiscue, indistinte e massive di ossa e ceneri non richieste per una sepoltura privata e dedicata.
- Comunicazione all’Autorità Comunale per eventuale correzione alla Scheda ISTAT di cui all’art. 103 sub) a T.U.LL.SS – R.D. 1265/ 1934 (art. 45, comma 2 D.P.R. 285/1990)