In data 24 marzo 2020, SEFIT-UTITALIA ha emanato la sua circolare n.01532/DG in tema di gestione di salme infette da COVIT- 19. Eccone, in sintesi, alcuni passaggi significativi.
Nel caso non sia possibile escludere, con certezza, la presenza nel corpo esanime di COVIT-19 tutte le salme (di deceduti, specie a domicilio o senza assistenza medica) sono da considerarsi potenzialmente infette; è, così, consentaneo il tempestivo trasporto presso il deposito d’osservazione, riuscendo del tutto inopportuno mantenere, per il periodo d’osservazione, i morti presso le mura domestiche. Sono, ad ogni modo, proibite le veglie funebri a cassa aperta.
L’unica norma nazionale (nel senso di valida su tutto il territorio italiano) in vigore è il combinato disposto tra gli Artt. 18 e 25 D.P.R. 285/1990, mentre l’elenco delle malattie infettivo-diffusive è contenuto nel Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990. Non si dimentichino, poi, gli artt. 30, 31, 32, 37, 39 e 84 sempre del regolamento nazionale di polizia mortuaria.
Questo corpus normativo (richiamato poi dalla Circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993) dispone che il corpo infetto sia deposto nella duplice cassa di cui all’Art. 30 D.P.R. 285/1990 dopo esser stato avvolto in un lenzuolino imbevuto di sostanza antisettica e disinfettante e con addosso gli abiti che indossava al momento della morte.
Se necessario si deve praticare anche il trattamento aniputrefattivo di cui all’Art. 32 D.P.R. 285/1990. (e per le Regioni, tutte ormai, che lo disapplicano?)
E’d’obbligo una certificazione sanitaria, ex paragrafo 9.7 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 sull’avvenuto rispetto di tutte queste prescrizioni, non surrogabile da terzi ex Art. 49 DPR n. 445/2000, altrimenti si configurerebbe il reato di usurpazione di pubbliche funzioni di cui all’Art. 347 Codice Penale (tutto ciò, ovviamente, in regime di DPR 285/1990, laddove la Regione non sia differentemente intervenuta per trasferire tali competenze a soggetti diversi).
Come precisato dalla circolare n. 24 del 24 giugno 1993 il defunto può esser vestito ma non svestito, quindi lo si può abbigliare a patto, però, che sotto all’abito mantenga gli stessi indumenti portati al momento della morte. E qui abbiamo già un’ulteriore restrizione imposta dai diversi protocolli operativi (stranamente omogenei tra loro) adottati dalle singole Regioni: è vietata ogni manipolazione sulla salma (vestizione compresa).
Sono parimenti vietate tutte le cure estetiche come taglio delle unghie o della barba.
Problematica riesce la tamponatura degli orifizi per arginare eventuali perdite di liquidi biologici, in questo frangente si può ricorrere a speciali polveri assorbenti. Questa situazione così scabrosa non è compatibile con la presentazione della salma “a cassa aperta”.
La programmazione delle attività e degli impegni dell’impresa funebre va condotta anche coniderando come in molti casi i tempi di osservazione potrebbero essere ridotti su disposizione, pure di ordine generale, emanata dall’ autorità sanitaria: − è quindi probabile che occorra procedere il più rapidamente alla deposizione del cadavere nel feretro e alla sua chiusura e, quindi, aver subito la disponibilità delle dotazioni e del personale necessario;− è, allora, conveniente accordarsi, specie in periodi come quello attuale in cui non è oggettivamente possibile avere disponibilità in impresa funebre di DPI adeguati, affinché il defunto deceduto in struttura sanitaria accreditata sia consegnato all’incaricato al trasporto funebre in sacco sigillato,disinfettatoprimadella presa in carico,per, poi, incassarlo a cura d ei necrofori.
Ai sensi dell’Art. 18 comma 2 D.P.R. 285/1990 l’autorità sanitaria se reale è il pericolo di contagio può vietare l’esposizione a cassa aperta della salma (come proprio sta accadendo in questi giorni) , da questo disposto discende implicitamente che il periodo d’osservazione anche ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 285/1990 può esser drasticamente ridotto al fine di incassare il prima possibile il cadavere e procedere con la saldatura della cassa metallica, o con il fissaggio del dispositivo plastico sostitutivo della lamiera di zinco.
E’interessante una postilla di ordine procedurale: giusta il paragrafo 9.6 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 non è fissato un tempo massimo in cui procedere alla chiusura della cassa, anche per ovvie ragioni di pietas, in quanto l’esposizione della salma è, forse, uno tra i momenti più intensi del funerale; tale prassi, in caso di infetti viene sovvertita, cercando la massima compressione temporale.
Il medico necroscopo annoterà nel certificato di avvenuta visita necroscopica tutti i provvedimenti assunti a difesa della salute pubblica, compresa la riduzione del periodo d’osservazione a meno delle canoniche 24 ore (Art. 10 D.P.R. 285/1990 ed Art. 74 comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396) con conseguente rilascio anticipato dell’autorizzazione alla sepoltura; anche se nello spirito dello stesso D.P.R. 285/1990 questo potere (e la previsione è ‘stavolta giusta!) spetterebbe al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale (Legge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1998 e Decreto Legislativo 267/2000).
Detto orientamento è confermato anche dal documento sulla semplificazione delle procedure in materia sanitaria approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle giunte regionali il 9 febbraio 2006, tutto, naturalmente ante il fenomeno drammatico del Corona Virus.
Ovviamente il personale sanitario o dipendente di un’impresa funebre durante la preparazione della salma, sino all’apposizione di coperchio e sigilli sulla cassa dovrà ricorrere a tutti gli strumenti di protezione individuale come mascherine, guanti, tute monouso, camici, da smaltirsi, poi con le modalità dettate dal D.PR. 15 luglio 2003 n. 254.
Si rammenta, infine, come il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 all’art. 2 lett. c) vieti espressamente lo svolgimento dei riti funebri, anche a cassa chiusa.
Ci sia consentito un auspicio: sarebbe alquanto opportuno poter disporre di una procedura univoca e quindi statale per adeguare il nostro sgangherato sistema funerario alle esigenze della popolazione, in tempi di Corona Virus, magari, poi, graduabile o modulabile in base alle situazioni locali, laddove si registrino ali picchi di mortalità.
Nota della Redazione: in un testo di imminente pubblicazione (oggi nel tardo pomeriggio) ci concentreremo, invece, sulle modalità operative in cimitero o al crematorio.