Quando si “DEVE” necessariamente chiudere la bara in tempi rapidi: chi decide?

L’Art. 10 D.P.R. 285/1990 specifica unicamente la possibilità di ridurre a meno di 24 ore il periodo di osservazione, anticipando, così implicitamente, la chiusura della cassa, quando il cadavere dovesse denunciare fenomeni percolativi legati alla decomposizione, ma in nessuna parte del regolamento statale ci si preoccupa di delimitare, con nettezza, il lasso di tempo utile entro il quale attendere alla sepoltura in terra o alla chiusura della controcassa metallica.
Il personale, da incaricare del rispetto della eventuale normativa, è quello di cui al punto 9.7 della  circolare ministeriale n.24/1993; l’A.USL infatti, rimane, comunque, organo ed interfaccia strumentale del Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Comunale, tanto che, quando fossero concordate soluzioni diverse, i relativi oneri sarebbero interamente a carico dell’A.USL stessa.
Laddove, invece, le mansioni di “verifica feretro” ed attestazione di garanzia fossero, tramite norma regionale, attratte nella sfera di incombenze proprie dell’addetto al trasporto, sarà quest’ultimo a sollecitare una tempestiva sigillatura della cassa.

Circa i limiti temporali la situazione deve essere valutata in ciascun Comune, proprio in relazione alle condizioni atmosferiche (ad es. se si può mantenere la salma in cella refrigerata la questione non si pone). Evidentemente la cassa va chiusa subito ed anzitempo se:
– si verificano improvvisi fenomeni percolativi con perdita di liquidi dagli orifizi dovuti al rilassamento della muscolatura liscia (si veda, ad esempio l’allegato 9 alla delibera n.20271/2005 della Regione Lombardia).
– Il cadavere assume un aspetto antigienico (estremo gonfiore, colorazione livida, emanazione di odori acri e pungenti…).
– Il cadavere, ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 285/90, presenti avanzato stato di decomposizione.
– Il cadavere è infetto (vedasi Art. 10 D.P.R. 285/90 e, a titolo esemplificativo l’allegato 9 alla delibera Regione Lombardia n. 20278 del 21 gennaio 2005, il quale potrebbe costituire, anche per le altre Regioni, un valido protocollo da seguire, ovviamente dopo esser stato recepito nell’ordinamento locale dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.
Poi, ovviamente, per i defunti CoVid-19 positivi, si segue tassativamente il dettato categorico della Circ. Min. Salute n. 818/2021).
– Il cadavere è decapitato o maciullato ex Art. 8 D.P.R. 285/90 (in questo frangente così estremo, è inopportuna la stessa esposizione della spoglia se non per il tempo strettamente necessario al suo riconoscimento.

La riduzione del periodo d’osservazione richiede sempre un atto formale ed è, questa volta, di spettanza propria del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, (Art. 117 D.L gs n. 112/1998, Art. 54 comma 2 D.Lgs n. 267/2000, Artt. 13 e 32 L. n.833/1978) su proposta del medico necroscopo ex Art. 10 D.P.R. 285/90,  essa, allora, implica logicamente anche una chiusura anticipata della cassa; per converso, invece, il suo prolungamento a 48 ore significherebbe mantenere più a lungo delle canoniche 24 ore il defunto a “cassa aperta”.

Un altro metodo per esaurire rapidamente il periodo d’osservazione, senza una disposizione in tal senso del Sindaco, è il rilevamento del decesso (Art. 8 D.P.R. 285/90) attraverso il c.d. tanatogramma di cui al paragrafo 3 Circ. Min. n.24/1993.
Nel certificato necroscopico, anche quando il periodo d’osservazione si renda del tutto superfluo (basterà, infatti attestare l’accertamento strumentale della morte) il medico dovrà, comunque, motivare, con indicazioni integrative, il provvedimento che ha condotto alla chiusura immediata della cassa, non tanto in relazione all’attività di Stato Civile (formazione dell’atto di morte ed autorizzazione alla sepoltura, ma si veda pure l’Art. 75 D.P.R. n.396/2000) quanto a quella della polizia mortuaria, la quale deve assicurare che il lasso di tempo delle 24 ore, quando e se necessario, sia dovutamente rispettato.

Written by:

Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Quando si “DEVE” necessariamente chiudere la bara in tempi rapidi: chi decide?

  1. Buongiorno vorrei sapere se una salma che da morte per klebsiella deve essere chiusa o può essere a casa aperta .grazie

    1. Nell’elenco del Ministero della salute sulle malattie infettivo diffusive non è compresa esplicitamente, ma è opportuno che Lei chieda al medico curante che in caso di malattie infettivo diffusive è tenuto a notifica, o in caso di difficoltà di reperimento al medico necroscopo.
      L’elenco è reperibile al seguente link: https://www.epicentro.iss.it/infettive/pdf/DM_151290.pdf
      Non entriamo in materia medica, ma documentandoci sul web si apprende che la Klebsiella pneumoniae determina infezione che può essere potenzialmente fatale se non trattata in maniera tempestiva.
      Rientra nel comparto delle ICA e maggiori notizie possono acquisirsi sul portale del Ministero della salute al link: https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioContenutiMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=648&area=Malattie%20infettive&menu=ica

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