Cara Redazione,
Un’impresa funebre presenta istanza per avere l’autorizzazione al trasporto dei resti mortali all’estero e, con precisione in Svizzera.
Dal D.P.R. n.285/1990 tale autorizzazione, si evince che spetta alla Prefettura rilasciare tale autorizzazione. La convenzione di Berlino non si applica ai resti mortali. Con il D.P. C.M. del 26 maggio 2000, tale competenza risulta trasferita alle Regioni. Vi chiedo: Nella regione Campania,
chi deve rilasciare tale autorizzazione? Se la competenza dovesse essere del Sindaco, quali documenti bisognerebbe, comunque, allegare alla richiesta di autorizzazione? Occorre oppure no, il nulla osta ministeriale?
- Il diritto internazionale prevale sulle fonti interne, quindi la Regione non ha titolo per legiferare a tal proposito;dunque si segue il solo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, naturalmente “ammodernato” dai successivi provvedimenti emanati, soprattutto riguardo alle competenze funzionali. Per giunta (e per fortuna!) la L.R. Campania non affronta il tema dei trasporti transfrontalieri.
- Per resti mortali, secondo la definizione proposta dal D.P.R. 254, art. 3 comma 2 lett. b), del 15 luglio 2003, si intendono: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
- Per il solo trasporto internazionale dei resti umani completamente scheletrizzati (= sole ossa) non si applicano le misure igienico sanitarie di cui agli artt. 27, 28 e 29 del regolamento nazionale di polizia mortuaria, si veda anche l’art. 36 del D.P.R. n. 285/1990.
- Ne consegue che per questo trasporto sarà l’autorità Comunale a rilasciare la relativa autorizzazione, in lingua italiana e in lingua francese, (o comunque in un idioma diffusamente impiegato nelle relazioni diplomatiche tra Paesi) previo nulla osta all’ingresso dell’Autorità consolare in Italia del Paese di arrivo. La legge italiana non richiede la preventiva verifica del titolo di accoglimento, necessaria, invece, per i trasporti in entrata.
- L’ autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di estumulazione, la destinazione.
- Il trasporto della cassetta dei restimortali non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Non
occorre alcuna autorizzazione ministeriale. Vedasi il punto 8.1 della Circolare del Ministero della Salute n. 24 del 24 giugno 1993. - 4- La istanza e la relativa autorizzazione sono soggette, sin dall’origine all’ imposta di bollo.
- 5- L’autorizzazione deve essere formata e sottoscritta dal dirigente del Comune che provvede alla estumulazione o esumazione, ossia del Comune di partenza, in analogia con la procedura prevista pure dall’art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.
- 6- Siccome l’autorizzazione al trasporto anche all’estero altro non è se non un’autorizzazione amministrativa che non riveste nemmeno aspetti sanitari, essa rientra pienamente tra le funzioni che gli articoli 107 e 109 del T.U. E.L. n.267 del 2000 affida alla competenza del dirigente. Infatti non si vede alcuna differenza tra l’atto autorizzatorio per il trasporto nell’ambito del territorio nazionale e l’atto autorizzatorio fuori dello Stato. Per la individuazione dell’organo deputato si dovrà fare ricorso ai principi generali che disciplinano l’organizzazione e la ripartizione delle funzioni e competenze tra gli organi elettivi e quelli burocratici del Comune di cui ai menzionati articoli del T.U.E. L, anche ricordando sempre il regolamento di Giunta sull’organizzazione di uffici e servizi di cui agli artt. 48 comma 3 e 89 D.Lgs n. 267/2000.
- La vecchia competenza prefettizia, ancora nominalmente prevista dal D.P.R. n. 285/1990 è stata superata dagli artt. 113 e 114 D.Lgs n. 112/1998 e dal conseguente DPCM 26 maggio 2000 sulla devoluzione di poteri e responsabilità agli enti locali.