Le mille peripezie dell’art. 358 R.D. n. 1265/1934

Finisce oggi la nostra piccola catechesi sui paradossi della sgradevole, ma indispensabile e pur sempre necessaria, azione sanzionatoria da parte dei pubblici poteri sulle attività funerarie, quando si riscontrino illiceità, anche – a volte palesi.
Per comprendere questo articolo, che sembrerà pure scritto in perfetto e puro “burocratese”, bisogna spiegare bene il contenuto e l’essenza delle norme in esso citate: iniziamo dal testo unico delle leggi sanitarie, di seguito denominato T.U.LL.SS..

L’art. 338 T.U.LL.SS. impone una sanzione in caso di costruzione di nuovi edifici ed ampliamento di quelli preesistenti entro la fascia di rispetto cimiteriale: in origine la somma sarebbe stata fino a lire 1.000.
Il prefato art, è stato profondamente novellato dall’art. 28 L. n. 166/2022, il quale però non ha aggiornato il sistema di diritto punitivo, per una condotta alquanto grave, come la compressione non autorizzata della zona off limits lungo il perimetro cimiteriale.
L’art. 339 T.U.LL.SS. sanziona il trasporto di cadavere per sepoltura da Comune a Comune senza autorizzazione: originariamente da lire 200 a lire 500.
Questa fattispecie, in epoche oramai trascorse avrebbe costituito persino reato, ma è stata depenalizzata nel lontano anno 1975, con apposita legge, oramai.
L’art. 340 T.U.LL.SS. Punisce, poi, la sepoltura in luogo diverso dal cimitero senza autorizzazione: originariamente da lire 200 a lire 500.
Può succedere in due casi: tumulazione in sepolcro privato (vedi art. 101 D.P.R. 285/90) senza autorizzazione amministrativa, oppure tumulazione privilegiata (vedi art. 105 D.P.R. 285/90) scevra di necessaria autorizzazione speciale e costitutiva dello ius sepulchri, rilasciata dalla competente autorità individuata ora negli organi regionali, ora nel governo del Comune, almeno dopo la devoluzione di funzioni ed attribuzioni attuata prima con DPCM 26 maggio 2000, e con successivo intervento di legge regionale per la sub-delega di cui all’art. 3 comma 5 D.Lgs n. 267/2000.

Se la tumulazione privilegiata costituisce un’eccezione, un “errore” ben calcolato e fortemente voluto dal legislatore, rappresentando essa istituto del tutto rarefatto, ma significativo nel panorama del diritto funerario italiano, meno straordinario e di larghissima (endemica) diffusione è il fenomeno della tumulazione, sì in ordinario sepolcro privato cimiteriale, ma sine titulo di accoglimento effettivo, e quindi illegittima.
Il contravventore, poi, deve obbligatoriamente ripristinare la normale condizione di diritto, sostenendo tutte le spese e gli oneri per trasporto in cimitero e tradizionale sepoltura intra moenia (usualmente e di default inumazione in campo di terra, ma non si esclude nemmeno la tumulazione in tomba data in regolare concessione) e tutto ciò (il T.U.LL.SS è del 1934!) ben prima dell’art. 1 comma 7 bis L. n. 26/2001 con cui il Legislatore ha statuito la generale onerosità dei servizi cimiteriali e di trasporto mortuario.
Questa ultima osservazione meriterebbe qualche ulteriore riflessione; si rinvia, per ragioni di brevitas a specifici articoli di approfondimento, sempre reperibili su funerali.org, nella sezione free e soprattutto per gli abbonati PREMIUM, nella ricca biblioteca on line proposta.

L’art. 358 T.U.LL.SS. al comma 2 commina sanzioni contro le violazioni di quegli artt., sia del T.U.LL.SS.,sia dei suoi regolamenti speciali (tra i quali va annoverato il regolamento nazionale di polizia mortuaria) che non dispongono di una sanzione propria: originariamente fino a lire 2.000.
L’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e gli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, hanno aggiornato gli importi iniziali, elevati fino a lire 200.000 per l’art. 338 T.U.LL.SS., da lire 40.000 a lire 100.000 per gli artt. 339 e 340, fino a lire 400.000 per l’art. 358. I riferimenti contenuti nell’art. 107 D.P.R. 285/90, che non brilla certo per troppa fantasia, non sono però sufficienti ad un operatore di vigilanza attualmente in servizio, egli, infatti, deve padroneggiare e dominare ulteriori disposizioni.
È fondamentale l’art. 16 L. 689/1981 (non citato dal D.P.R. 285/90), il cui testo recita: “È ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
L’applicazione di questo principio sembra facile, data la semplicità del calcolo da eseguire. In effetti risulta facile nei casi in cui il legislatore abbia previsto un minimo ed un massimo, ma nei casi in cui invece il legislatore ha previsto solo il massimo non si può scegliere la più conveniente tra due opzioni.

Le fattispecie di illecito per le quali sarebbe irrogabile la sanzione residuale ex art. 358, comma 2 T.U.LL.SS. sono talmente numerose da rendere inutile il tentativo di una loro enumerazione completa.
In base alla mia esperienza, i casi meno infrequenti che si possono verificare sono:
refrigerazione della salma prima della scadenza del periodo di osservazione (art. 8), cassa senza marchio o con marchio difforme da quanto previsto in D.P.R. 285/90 e circolare Min. Sanità 24/93 (art. 30), auto funebre priva di dichiarazione di idoneità (art. 20). Parliamo di “casi meno rari”, perché nei miei primi anni di lavoro “necroforico” non ho mai visto elevare una sanzione seria in materia di polizia mortuaria da parte di alcun servizio ispettivo.
Si sono rilevati interventi incisivi solo dopo l’entrata in vigore delle varie leggi regionali.
Tra imprese di pompe funebri non intercorrono notoriamente, e sempre, rapporti idilliaci, e di conseguenza il disorientamento causato dalla nuova disciplina locale ha portato a segnalazioni incrociate. Evidentemente l’azione legislativa regionale ha inasprito gli animi già esasperati dei players, nel nostro comparto funerario. Si rimanda  questo breve studio sui nuovi compiti di polizia mortuaria assunti dai Comuni, specie dopo le non più recentissime Leggi Regionali, tra cui spicca appunto la funzione sanzionatoria.

Riepilogando, il computo aggiornato dei pagamenti in misura ridotta, sino al settembre del 2022, sarebbe stato il seguente: 34 euro per l’art. 338 T.U.LL.SS., 17 euro per gli artt. .339 e 340 T.U.LL.SS., 3.098 euro per l’art. 358, comma 2 T.U.LL.SS..
Questa macroscopica differenza è dovuta al fatto che il legislatore, nella penultima variazione di importo delle sanzioni, è intervenuto unicamente sull’art. 358, comma 2 T.U.LL.SS.: il motivo risiede in esigenze estranee alla polizia mortuaria. Si trattò di un problema di interesse veterinario. Va premesso che il regolamento veterinario nel 1999 almeno dipendeva sempre per l’apparato sanzionatorio dall’art. 358 T.U.LL.SS.
Ad un certo punto si rese necessario potenziare l’unico strumento dissuasivo a disposizione nei confronti degli allevatori: con il già citato art. 16 D.Lgs. n.196/99 venne introdotto un importo minimo aumentando al contempo di quarantacinque volte l’importo massimo.
Probabilmente si agì sotto la pressione della più importante emergenza veterinaria di fine millennio, passata alla storia con il termine di “mucca pazza”.
Gli investimenti in gioco nel settore veterinario giustificavano penalità elevate: l’ambito di polizia mortuaria venne purtroppo coinvolto di riflesso.

L’ingiustizia del sistema sanzionatorio non deriva però esclusivamente dalle intricate vicende dell’art. 358 T.U.LL.SS., la cui inopinata contro-riforma ha reso inefficace ogni possibilità di colpire severamente eventuali infrazioni commesse nell’esercizio delle attività funerarie.
Ormai tutto l’impianto di diritto punitivo è affidato alle LL.RR.
Ed ai regolamenti comunali di polizia mortuaria, ed il quadro si complica sensibilmente!
Per anni la polizia mortuaria è stata attratta nella sfera del diritto prettamente sanitario (il T.U.LL.SS. stesso) da cui trae fondamento giuridico, anche se il reale rischio igienico, secondo parte della dottrina, almeno, è stato, in origine, sopravvalutato, ora con la de-medicalizzazione in corso, vuoi per carenze di organico, vuoi per esigenze gestionali e per un migliore impiego delle risorse, sarebbe bene che la nuova governance (ad oggi Regioni e Comuni in primis, forti, questi ultimi della loro comprovata esperienza) del settore si riappropriasse della propria potestà di porre diritto, se necessario anche di tipo sanzionatorio, colmando, così, lacune e stridenti contraddizioni del T.U.LL.SS, come prima agevolmente dimostrato.

Written by:

Carlo Ballotta

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