Il Tanatogramma ex Art. 8 DPR 10 settembre 1990 n. 285

Vorrei proporVi un nuovo argomento.

In pratica, l’art. 8 e successivi DPR 285/90 per quanto riguarda la riduzione del periodo di osservazione.

Le ASL dovrebbero avere l’ ECG a disposizione per le famiglie che richiedano l’applicazione del suddettol’Art 8 come succede negli ospedali???????

Perchè le ASL locali (scivo dalla Regione Campania) non nè volgiono proprio sapere????

Continuano a sostenere che ciò deva avvenire solo negli ospedali mentre io penso che anche per i decessi, i quali avvengono nelle abitazioni private, le ASL debbano erogare questo servizio su richiesta degli interessati o nel caso di decomposizione “precoce”.

Qual è il vostro pensiero in merito?

Saluti da ALBA(CHIARA)

********************************

 

RISPOSTA:

 

L’autorizzazione all’inumazione o, distintamente, alla tumulazione sono
rilasciate, sempre, dopo le 24 ore dal decesso, salvo i casi previsti (…
espressi …) nei regolamenti speciali (art. 74, 2 RSC); l’art. 8 dPR
285/1990 dichiara non necessaria l’osservanza del periodo di osservazione nei casi di 1) decapitazione, 2) maciullamento o 3) accertamento
strumentale
della morte (a mezzo ECG con le modalita’ ivi indicate).

In caso di evidenti segni di incipiente putrefazione è il sindaco, quale
autorità sanitaria locale, a disporre, su proposta del medico necroscopo,
la riduzione del periodo d’osservazione, sino al suo totale esaurimento attraverso il tanatogramma.
Il problema è allora focalizzato in questi termini: chi deve attivare il
medico necroscopo??? A tal proposito consiglio di consultare questo link:
https://www.funerali.org/?p=312

 

Si veda anche la Circ. Min. n.24/1993 per maggiori delucidazioni

Written by:

Carlo Ballotta

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8 thoughts on “Il Tanatogramma ex Art. 8 DPR 10 settembre 1990 n. 285

  1. Ora siamo nel 2014 ed in poco più di 2 anni dal mio post siamo riusciti a cambiare le cose. Ora abbiamo un sito http://www.ibernazione.blogspot.com
    Inoltre io e un ingegnere di Roma abbiamo stipulato un protocollo di intesa con la cryonics.UK . Siano andati in Inghilterra e abbiamo seguito i loro corsi. Ora chiunque sia interessato alla cronica si faccia avanti.

  2. X Jacopo (…omonimo del protagonista del celebre romanzo epistolare foscoliano).

    Premetto che, da semplice giornalista-necroforo, addetto a questa rubrica di contatto con l’utenza, non sono un medico legale, men che meno necroscopo, anche se avvezzo ai tecnicismi della materia funeraria; posso, però, scartabellando in archivio, reperire la più recente normativa in merito a periodo d’osservazione ed accertamento di morte. Orbene, qualche anno fa è stato emanato il Decreto Ministeriale 11 aprile 2008, in attuazione della Legge 29 dicembre 1993, n. 578, ed a parziale correzione del D.M. Sanità 22 agosto 1994, n. 582. L’Art. 1 comma 1 del suddetto D.M. 11 aprile 2008 così recita testualmente:

    “In conformita’ all’art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre
    1993, n. 578, l’accertamento della morte per arresto cardiaco puo’
    essere effettuato da un medico con il rilievo continuo
    dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi,
    registrato su supporto cartaceo o digitale”.

    Non sembra, pertanto rilevare, se il de cuius (rectius: la persona di cui si attesta l’incontrovertibilità del decesso) fosse, in vita, portatore di stimolatore cardiaco, per implementare la procedura del cosiddetto tanatogramma. Entrando, in media res, (traggo questo spunto dal sito http://www.pagimemediche.it) […omissis] Il fatto che il paziente abbia un PM (pace-maker) è ininfluente sul processo di constatazione del decesso. Il decesso si constata per la totale ed irreversibile assenza di attività meccanica cioè del polso e della pressione arteriosa ed invariabilmente deve essere associato ad irreversibile arresto dell’attività respiratoria, e a segni neurologici quali: assenza dei riflessi “arcaici” (quale il riflesso corneale), assente risposta agli stimoli dolorosi, midriasi fissa. Questi i rilievi clinici. In caso si esegua un ecg si dovrebbe constatare la presenza del solo “spike” (stimolo) del pace-maker non seguito da attività elettrica o se questa è presente non è strutturata in complessi organizzati (complessi agonici).

  3. Chiunque fosse seriamente interessato ad organizzare la propria sospensione crionica in Italia, si troverebbe in una situazione difficile. Come nel resto d’Europa, in Italia non esistono organizzazioni crioniche, ma in Italia non esiste nemmeno una rete di supporto composta di altri crionicisti, come succede invece in alcune nazioni europee. Le uniche organizzazioni crioniche in esistenza sono negli Stati Uniti, mentre in Europa esistono appunto reti di crionicisti, iscritti ad organizzazioni americane, che si organizzano per facilitare il trasporto del paziente in Arizona (Alcor) o Michighan (Cryonics Institute) per la conservazione di lunga durata.

    Inoltre la procedura sarebbe ostacolata dalla situazione legale che prevede un periodo di osservazione di 24 ore dall’arresto cardiaco, per poter disporre del cadavere (con alcune possibili eccezioni, tra cui appunto il rilevamento strumentale della morte attraverso il cosiddetto “tanatogramma”).

  4. SONO UN CRIONISTA CREDENTE PENSO CHE DOBBIAMO ESSERE TUTTI UNITI CONTRO L’IGNORANZA AD OGNI COSTO ! LORO… CHI E’ AL POTERE… VOGLIONO CHE QUESTO SIA UN RETAGGIO PER POCHI ELETTI ! LORO… I POLITICI NON DEVONO DECIDERE DELLA TUA VITA RIBELLIAMOCI A QUESTA LEGGE INGIUSTA !

  5. Salve,
    mi chiamo Daniele Chirico e sono un crionicista Italiano.
    La crionica è una tecnica che consente tramite l’uso di basse temperature (-200° C) di conservare il proprio corpo in speciali Istituti all’uopo preposti. Attualmente ce ne sono solo due al mondo e sono ambedue negli USA.
    Al luglio di quest’anno abbiamo avuto il primo paziente italiano (noi li chiamiamo pazienti perché per noi non sono morti ma solo in stand-by) il quale, dopo innumerevoli difficoltà, è stato finalmente ibernato presso il Cryonics Istitute di Detroit.
    Per noi è fondamentale avere l’immediata disponibilità del corpo dopo la morte legale perché occorre che esso sia rapidamente raffreddato ed impedire i danni a livello celebrale.
    La nostra convinzione è che tra 100-200-1000 anni, la scienza possa riparare i danni a livello molecolare e risvegliare quindi la persona.
    Per chiunque sia interessato a portare avanti la battaglia per l’applicazione dell’art. 8, per interviste, articoli o altro potrà contattarmi al nr. tel. 349/5146943 o alla mia e mail danielerita64yahoo.it

    Daniele Chirico

  6. Alba (Chiara?),

    la risposta è insita nella Circolare MInisteriale 24 giugno 1993 n. 24, il cui paragrafo 3 testualmente recita:

    […] omissis… “Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è di 24 ore (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente).

    La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore. Sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva.
    La delimitazione del periodo di effettuazione dell’accertamento necroscopico, specie nei casi di decesso antecedenti festività, rende necessaria l’attivazione di uno specifico servizio di guardia necroscopica. In alternativa, è consentito dotare il medico necroscopo di apposite apparecchiature di ausilio per l’accertamento della morte.

    In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4/5 e dell’art. 8, il medico accerterà la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti prima, di un elettrocardiografo.
    Sono fatte salve le disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

    3.2. I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione.

    Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:

    1. accertamento preliminare di morte con ECG ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;

    2. decesso con decapitazione o maciullamento;

    3. speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990”.

    La risposta al quesito in esame richiede in via preliminare un accenno alla natura e al ruolo svolto dalle circolari. Ad avviso della dottrina prevalente, tale termine non sta ad indicare una determinata categoria di atti contrassegnata dal loro contenuto, ma ad individuare lo strumento di diffusione e di propagazione di disposizioni: a. promananti da un organo della pubblica amministrazione ed indirizzate ad una serie di altri organi normalmente della stessa branca e periferici, nell?ambito di un rapporto di supremazia gerarchica; b. emesse dall?ente o autorità titolare di un potere di controllo, di indirizzo, di direttiva o di coordinamento nei confronti degli enti e degli uffici che a tale potere soggiacciono; c. poste in essere da un determinato organo o soggetto nell?esercizio del potere di autoregolamentazione al medesimo spettante o riconosciuto. Pertanto si é negata alle circolari la natura di atto amministrativo sostanziale, facendole, invece, rientrare nel novero delle misure di notificazione. Le circolari operano con efficacia vincolante soltanto nei confronti degli organi sottordinati, senza assurgere al rango di fonti dell?ordinamento e perciò non sono vincolanti per tutti i consociati e per i giudici. Esse possono essere sia atti con i quali l?autorità centrale o comunque titolare del potere di supremazia gerarchica identifica, in via astratta e predeterminata, la soluzione più idonea al soddisfacimento dell?interesse pubblico nell?ambito di poteri discrezionali il cui esercizio é rimesso ai singoli organi decentrati o comunque inferiori; sia atti con i quali l?autorità medesima fissa il significato e la portata di norme da applicare e da osservare nell?espletamento dell?attività demandata agli organi predetti (cd. circolari interpretative). Ora non v?è dubbio che le USL siano tenute ad osservare quanto disposto dalle circolari del Ministero della Sanità e dei competenti Organi regionali A maggior ragione oggi, in presenza della riorganizzazione della materia sanitaria ottenuta con la Legge di Revisione Costituzionale 3/2001 e della legge attuativa L. 5/6/2003, n.131.

  7. Non posso credere che in nessuna regione d’italia l’art. 8 ha il suo naturale completamento, sarebbe inispiegabile.
    Possibile mai che nessuno si attivi per far si che l’art. 8 venga esplicato?????

    saluti

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