Giusto due parole sulla tumulazione privilegiata ex art. 105 D.P.R. n. 285/1990

(18/05/2023) [Nota della Redazione: questo articolo è da ritenersi superato, in quanto esso è confluito in uno studio di più ampio espiro e trattazione sempre sull’istituto della Tumulazione Privilegiata].

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Chi vi scrive appartiene, se non altro per ragioni squisitamente anagrafiche, a quella generazione di sconvolti di vascorossiana memoria, che forse non ha più santi o eroi, ma paradossalmente, oggi mi dedicherò ad un argomento aulico e raffinato, quasi ancestrale nella sua remota natura ed origine: la “tumulazione privilegiata”. Istituto del tutto sui generis, per la sua straordinarietà, appena delineato dall’art. 341 R.D. n. 1265/1934 e dall’art. 105 D.P.R. n. 285/1990, implementati, poi, da molta prassi e modulistica ministeriale.

La tumulazione privilegiata, infatti,  per il suo carattere di eccezionalità, potrebbe anche avere quale portato ultimo, la sepoltura in luogo diverso dal cimitero e non necessariamente nella cappella privata fuori dal cimitero stesso, facendo così venire meno le prescrizioni dell’art. 104, commi da 1 a 3 che riguardano l’erezione ex novo di una cappella privata fuori dal cimitero, almeno nell’impianto del regolamento nazionale di polizia mortuaria.
Ad esempio, ad essa ne è stato fatto ricorso per resti mortali (in genere) di persone interessate a procedimenti canonici di beatificazione o simili, le cui spoglie sovente vengono tumulate nei pavimenti o nelle mura di chiese, cattedrali, abbazie, ma anche edifici pubblici, sedi di associazioni, o partiti politici…

 Nella rarissima evenienza di una tumulazione privilegiata, dovrebbe aversi, prima di tutto, la relativa autorizzazione, dapprima ministeriale (e, nel caso di specie, quella relativa alla “nuova” collocazione extracimiteriale”) la quale riguarderebbe, oggi, la Regione (per effetto del d.P.C.M. 26 maggio 2000), anche se qualche Regione ha, a propria volta, conferito la competenza al Comune in cui debba avvenire, ai sensi dell’art. 3 comma 5 D.Lgs n. 267/2000. In sede di tale autorizzazione, la relativa istanza dovrà essere documentata, oltre che dagli altri incartamenti previsti dalle eventuali norme regionali da presentarsi a corredo di una tale domanda, anche dalle dichiarazioni/autorizzazioni dei familiari aventi titolo (quelli nel grado di parentela maggiormente prossimo e, in caso di pluralità, tutti costoro) che acconsentono a tale nuova sistemazione, con contestuale autorizzazione all’estumulazione dall’attuale sito sepolcrale.

Nel caso di tumulazione privilegiata vera e propria, l’accertamento costitutivo, e non semplicemente ricognitivo, dello Jus Sepulchri assume una diversa importanza, in quanto la valutazione circa il titolo all’accoglimento nell’edificio extracimiteriale è valutato congiuntamente alla richiesta di tumulazione privilegiata medesima e sempre dalla competente Autorità. IL Capo XXI D.P.R. n.285/1990 tratta di due profili del tutto diversi, quello del sepolcro privato posto al di fuori dei cimiteri e quello delle tumulazioni privilegiata, che, in quanto tali, derogano, però, parallelamente, alle normali regole e prescrizioni dettate dall’Art. 340 T.U.LL.SS.

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Carlo Ballotta

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