Abbiamo formulato al Dr. Sereno Scolaro alcune domande, in tema di polizia mortuaria, procedimenti autorizzativi ed adempimenti fiscali (nel caso concreto: imposta di bollo) che gravano sulla consueta attività funebre, in tempi di recrudescenza di CoVid-19. Entrando, ora, in medias res:
- L’ordinanza della Protezione Civile n.664/2020 prevede espressamente di smaterializzare gli atti autorizzativi di polizia mortuaria, attraverso l’uso dei canali di posta elettronica (meglio se certificata? Ulteriore cruccio, perché proprio non si è capito!) La prefata ordinanza dovrebbe rimanere in vigore sino alla cessazione dello stato d’emergenza, fissato per il 15 ottobre (e prorogabile?). Nel frattempo il decreto semplificazioni è stato (art. 12, nella fattispecie) convertito in legge, ma consultandone il testo non parrebbero più esser contemplate le autorizzazioni del circuito informativo della polizia mortuaria…si torna all’old style del cartaceo?
- Le autorizzazioni di polizia mortuaria è pacifico siano assoggettate sin dall’origine all’imposta di bollo. E come si paga il bollo su una p.e.c. ad esempio?
- Un titolo cartaceo, in BOLLO, che accompagni materialmente il feretro, durante il trasporto dovrebbe, per sempre, esser presente per eventuali controlli in itinere, poniamo degli organi di polizia giudiziaria. Come potrebbe integrarsi il ruolo dell’impresa funebre (disbrigo pratiche) con la digitalizzazione di tutti i procedimenti legati al post mortem.
- Date queste possibili incongruenze e nodi da sciogliere mi può aiutare a districarmi in questo ginepraio, in cui, imprudentemente, mi sono cacciato?
L’Ordinanza P.C. n. 664 del 18 aprile 2020, all’art. 1, comma 1 considera una fattispecie, in qualche modo, innovativa ed, in parte, derogatoria, rispetto alle disposizioni dell’art. 72 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i.
Infatti, tale norma prevede, al comma 3, la trasmissione di un avviso di morte, mentre ai commi 1 e 2 contemplerebbe il passaggio che la morte sia oggetto di dichiarazione, resa da persona legittimata avanti all’Ufficiale dello stato civile e da questi verbalizzata (=iscritta nell’apposito registro, parte I). Volendo, potremmo dire che la “regola” è la dichiarazione orale resa all’Ufficiale dello stato civile, mentre l'”eccezione” è la sua sostituzione con un “avviso”, scritto (anche se, nei fatti, da tempo quest’ultima fattispecie è numericamente divenuta prevalente sulla prima).
L’Ordinanza introduce, per la fase emergenziale un’alterazione delle procedure “normali”, al fine di evitare contatti interpersonali, ridurre gli accessi agli uffici, assicurare il c.d. distanziamento sociale, ecc.
Tutto in funzione di contenere possibili diffusioni del contagio.
Di fatto, essa ha “anticipato” (se così possa dirsi) quanto poi scritto dello jus positum dall’art. 12 D.L. “Rilancio”, D.-L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, norma che, per altro, potrebbe non essere del tutto operativa, dato che, alla fine, opera rinvio a provvedimenti di attuazione.
Richiamo l’attenzione sul fatto che quest’ultima disposizione non ha carattere emergenziale, ma di “regime”. È importante tenere presenti le distinzioni tra norme emergenziali e quelle che tali non sono.
Non mi sentirei di sostenere che il sopra citato art. 12 non influenzi la documentazione ordinaria del “circuito” della polizia mortuaria, dal momento che le comunicazioni di morte, causa di morte, certificato necroscopico, vi rientrano pienamente.
Circa il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, non dimentichiamo come, una volta resa la prescritta dichiarazione all’Agenzia delle entrate, i singoli atti e documenti devano riportare la dicitura: “imposta di bollo assolta in modo virtuale” o, per i perfezionisti: “imposta di bollo assolta in modo virtuale – autor./dichiar. dell/all’Agenzia delle entrate del ….” (ma quest’aggiunta è un po’ pleonastica, ridondante, ultronea e sovrabbondante).
Sulla disponibilità del documento autorizzatorio da parte del “vettore”, cioè di chi, incaricato/addetto al trasporto esegue, con un particolare automezzo speciale il trasferimento del feretro, in tutta la sua fisicità, credo la questione sia marginale, ben potendo questi provvedere alla stampa del decreto di trasporto, accompagnando, con quest’ultimo il defunto nell’ultimo viaggio, per eventuali controlli in itinere, dato che “a regime” (ossia quando sarà del tutto operativo il citato art. 12), la trasmissione al destinatario (cimitero/crematorio di arrivo) dovrebbe aversi d’ufficio. Si aprono interessanti prospettive per un vero snellimento burocratico, tanto auspicato da decenni, ormai.
L’unica relativa incognita resta l’applicazione della marca da bollo sul titolo cartaceo, tuttavia Per l’insieme delle norme (Ordinanza P.C. e art. 12 citati), deriva – de facto – che il ricorso al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale non è più solo una scelta, ma diventa, abbastanza facilmente, una modalità di assolvimento, con carattere standard, generalizzabile.