Regione Puglia: è legittimo provvedere alla definitiva sigillatura del feretro, solo una volta giunti in cimitero, per la tumulazione?
Per esteso: si possono celebrare i funerali a “cassa aperta”?
Come prima chiosa di diritto funerario, va sempre tenuta separata e scissa la circostanza del trasporto di salma, rispetto a quella del trasporto di cadavere, sono, infatti, due istituti, di cui il primo altamente innovativo, governati in modo diverso, e, precisamente, dagli artt.10 e 10.bis L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34, quale modificata dall’art. 35 L. R. (Puglia) 25 febbraio 2010, n. 4.
Siccome il caso di specie, da scrutinare, concerne certamente il trasporto di cadavere, occorre rifarsi all’art. 10.bis, comma 7 della norma legislativa regionale, dove la lett. b) appare del tutto inequivoca, allorquando essa imponga che, prima della partenza del funerale, il feretro sia confezionato in rapporto a tipologia di trasporto (durata di quest’ultimo, mezzi impiegati) e destinazione ultima del de cuius.
La prassi, altamente scorretta ed irregolare, di non procedere alla definitiva chiusura e, peggio ancora – se possibile -, di espletare il trasporto con il coperchio non saldamente assicurato alla cassa, ma solo appoggiato, in modo da poterlo agevolmente asportare in occasione delle esequie, non solo è, come peraltro è sempre stata, (ma dov’erano le autorità di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16, comma 2 D.P.R. 285/1990 fin quando incombevano su di loro non solo la vigilanza sul trasporto funebre, ma anche la verifica del feretro ex paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, cioè fino al 3 gennaio 2009 ?) illegittima e tale da comportare l’elevazione, secondo modalità e schemi procedimentali scanditi dalla L. n.689/1981 dalla quale promana il regolamento d’attuazione di cui al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571; per ciascun singolo caso effettivamente accertato, attraverso i propri servizi ispettivi, delle sanzioni di cui all’art. 358, comma 2 T.U.LL.SS, così come aggiornato nell’importo dall’art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.
Esse, per altro, vengono irrogate anche quando situazioni consimili siano appurate attualmente in vigenza della sullodata L.R., perché tale comportamento antigiuridico contravviene, appunto, all’art. 30 D.P.R. 285/1990, norma centrale in tutta l’architettura del nostro modello funerario nazionale, quindi ancora pienamente valevole anche in Regione Puglia.
Si rimarca, per inciso, come un Vescovo di un’importante diocesi pugliese abbia chiesto al Sindaco del comune sede cattedratica, di spiegare a quale titolo accada che i feretri siano “scoperchiati” nel corso dei funerali in chiesa, ritenendo questa operazione in contrasto, se non le norme o le liturgie, almeno con il “sentire” canonico (si rimanda, per ulteriori delucidazioni, alla recente riforma liturgica dell’Ordo Exequiarum, varata dalla Chiesa Cattolica Romana, secondo cui i funerali sono officiati a bara rigorosamente chiusa!).
Non si hanno, però, notizie di come si sia poi sviluppata questa richiesta di chiarimenti, volta a superare queste pratiche illegali.
Il medico ha certamente alcune titolarità autorizzative, ma solo nel trasporto di salma (re-normato dall’art. 10) e non certamente quando si tratti di trasferimento di cadavere (regolato dall’art. 10.bis).
Premettiamo che nel trasporto mortuario siamo in presenza di un servizio disciplinato delle stesse forme della pubblica funzione, pur senza i poteri più ampi propri di quest’ultima.
Si rappresenta, inoltre, che accanto alla sanzione amministrativa pecuniaria e residuale di cui all’art. 358, comma 2 T.U.LL.SS – R.D. n. 1265/1934 – qualora il soggetto (persona fisica) addetto al trasporto, non provveda davvero alla sigillatura del feretro, ma attesti egualmente di aver assolto il proprio dovere d’ufficio, si sarebbe in presenza della (aggiuntiva) fattispecie di reato di cui all’art. 479 C.P, commesso da incaricato di pubblico servizio (l’addetto del trasporto è tale ex art. 358 C.P, così come individuato, in via ermeneutica, dal paragrafo 5.4 Circ. Min. Sanità n. 24/1993, da giurisprudenza costante in materia e dalla stessa L.R.). e, quindi, di rimando, bisognerebbe rinviare all’art. 482 C.P., con conseguente necessità di immediata denuncia all’A.G., ai sensi dell’art. 331 C.P.P.
Quest’ultimo non è alternativo, ma concorre parimenti con la prima trasgressione amministrativa.