È da premettere che l’art. 32 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, nella sua prima e vecchia formulazione, avrebbe configurato le unioni di Comuni come strumento per l’esercizio in forma associata di una pluralità di funzioni di loro competenza, non più dunque finalizzato alla fusione degli enti interessati, così come previsto dall’originario art. 26 della legge 142/90.
Siffatta forma associativa, in base al disposto degli articoli 2 e 32 del citato T.U. 267/2000, sarebbe stata qualificata come ente locale – che si sarebbe aggiunto nel panorama degli enti locali, ai Comuni – e si sarebbe dovuto dotare di proprio statuto, il quale avrebbe individuato, tra i Sindaci dei Comuni interessati, il presidente dell’Unione.
Tanto premesso, occorre osservare che l’anagrafe e lo stato civile sono servizi di competenza statale, così come stabilito dall’art. 117 della Costituzione, che ha previsto nel settore una potestà legislativa esclusiva dello Stato e dal decreto legislativo 30.7.1999 n. 300 che ha attribuito la funzione di vigilanza e di indirizzo in capo al Ministero dell’Interno.
Pertanto, tali materie non rientrano nella competenza propria del Comune, ma sono unicamente gestite da quest’ultimo, con la conseguenza che le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo (art. 14 decreto legislativo 267/2000).
Peraltro, sia il D.P.R. n. 3.11.2000 n. 396 – nuovo ordinamento dello Stato civile, sia la legge 24.12.1954 n. 1228 e il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 223/1989) in materia di anagrafe stabiliscono che in ogni Comune vi è un ufficio di stato civile e di anagrafe e che il titolare delle rispettive funzioni è il Sindaco, senza prevedere alternative.
Inoltre, la citata normativa individua in modo tassativo i soggetti cui possono essere delegate le funzioni di stato civile e di anagrafe (dipendenti, segretario comunale, ecc.) nei quali non è inserito il Presidente dell’Unione, ciò in quanto il soggetto non risulta nato, coniugato, morto o residente nell’Unione ma in un comune ben definito.
Siffatta previsione viene peraltro confermata dallo stesso art. 54 del citato D.P.R. n. 267/2000, il quale dispone che nelle materie in parola, previa comunicazione al Prefetto, il Sindaco possa “delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni”, senza, quindi, menzionare la figura del Presidente dell’Unione.
D’altro canto attribuire l’esercizio delle funzioni di stato civile e di anagrafe al Presidente dell’Unione dei Comuni andrebbe a privare, da un lato, il Sindaco della titolarità delle funzioni d’ufficiale di stato civile, in violazione della previsione dell’art. 2 del D.P.R. n. 396/2000, il quale prevede che il conferimento della delega non possa privare il sindaco della titolarità delle funzioni di stato civile e, dall’altro, del potere di sovraintendere la tenuta dei registri di stato civile e della popolazione , che l’art. 54 del T.U. 267/2000 conferisce espressamente al Sindaco in qualità di ufficiale di governo.
Così, almeno, con Circolare Ministeriale n. 23 del 12/11/2002 (Prot. n. 02006311/15100/325) si esprimeva lo stesso Ministero degli Interni.
Nel frattempo intervengono importanti riforme legislative, e sulle pagine de: “Lo Stato Civile Italiano”, Sepel edizioni, rinveniamo alla luce delle modifiche de quo, una risposta ai nostri dubbi.
Gli atti amministrativi autorizzatori (autorizzazione al trasporto del cadavere, dei resti mortali, alle esumazione ed estumulazione, all’ingresso nel Cimitero), infatti, sono di competenza del dirigente o responsabile del servizio dell’Unione: sono esclusi gli atti prettamente di stato civile (permesso di seppellimento, autorizzazione alla cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri).
Poiché nulla è stato previsto della regolamentazione relativa alla unione dei Comuni interessati, debba valere per analogia la regola generale di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 in ordine alla possibilità di incaricare altro personale per motivi di snellimento, economicità e buona amministrazione, anche per l’adozione del provvedimento finale.
Tale soluzione risponde alla logica del contenimento della spesa e alla razionalizzazione delle risorse umane e per una maggiore efficienza dei servizi, soprattutto nei piccoli Comuni, e per raggiungere standard operativi e quantitativi uniformi.
Trattasi comunque di una facoltà. In mancanza di assegnazione di competenze continuerebbe a formare il responsabile del Settore.
Va ricordato, alla stessa stregua, che in materia di delegabilità delle funzioni di ufficiale dello stato civile di anagrafe, il novellato art. 32 del T.U.E.L. n. 267/2000 contempla che previa convenzione i sindaci facenti parte dell’Unione possano delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli Comuni associati, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 3, e dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 396/2000 (Circolare Ministero dell’Interno n. 2/2013).
La situazione è, comunque abbastanza fluida (per non dire…magmatica!), da ultimo, infatti, si riporta integralmente la versione, attualmente in vigore, del art. 32, comma 5-bis. del Testo Unico Ordinamento Enti Locali:
“Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell’Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.